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Sanità, la legge della Regione Puglia impugnata dal governo Sulle residenze assistenziali. La norma voluta da Emiliano va all'esame della Corte costituzionale

paolo gentiloni conferenza stampa

Di Nino Sangerardi:

Il presidente del Consiglio dei Ministri,Paolo Gentiloni Silveri(Pd), contesta la Legge sulla Residenza sanitaria assistenziale(RSA) della Regione Puglia(gestita dal 2015 da Pd e altri).Tramite l’avvocatura dello Stato chiede alla Corte costituzionale di dichiararne l’illegittimità.
La norma pugliese è la numero 53 approvata il 12 dicembre 2017. Ha per oggetto la riorganizzazione delle strutture socio sanitarie per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti,attraverso l’istituzione di RSA ad alta media e bassa intensità assistenziale.
I vertici politici pugliesi deliberano un’unica tipologia di struttura non ospedaliera denominata “residenza sanitaria assistenziale”.
In favore di chi ? Persone non autosufficienti a cui sono venute meno le potenzialità di recupero delle funzioni residue e di aggravamento del danno.
Diversi gli aspetti di incostituzionalità rilevati dalla presidenza del consiglio dei ministri.
Per esempio,l’articolo 3 della Legge d’Apulia classifica le prestazioni erogate da RSA, secondo vari livelli di intensità e catalogazione di utenza, ponendo la relativa spesa a carico del sistema sanitario nazionale senza specificare le tariffe di compartecipazione per le varie attività da erogare.
Tale classificazione,secondo gli avvocati dello Stato, non è “ conforme a quanto disposto dal Decreto Legge del 12.01.2017 che definisce gli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza”.
In particolare la graduatoria regionale contrasta con l’articolo 30 del decreto legislativo inerente l’assistenza socio sanitaria residenziale e semiresidenziale ai pazienti non autosufficienti.Quest’ultimo prevede,tra l’altro, che i trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti sono totalmente a carico dello Stato mentre quelli di lungoassistenza e mantenimento vengono sostenuti dal servizio sanitario statale nel limite del 50% della tariffa giornaliera.
Invece la Regione Puglia nell’elencare i servizi dispensati da RSA li differenzia distinguendoli in trattamenti di alto medio e basso
Sostegno e li pone tutti a carico del sistema sanitario nazionale,senza specificare le quote di compartecipazione per i vari tipi di prestazione.
Dunque,poiché le prestazioni elaborate dalla Regione non coincidono con quelle delle Leggi e dispositivi statali non è possibile individuare quali fra i trattamenti contemplati dalla Legge regionale siano suscettibili tra quelli estensivi di cura e recupero funzionale(a carico dello Stato) e quelli che risultano tra i trattamenti i cui costi sono parzialmente addossati allo Stato.
Pertanto la Regione Puglia avrebbe violato il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, “… nonché il principio generale di coordinamento della Finanza pubblica di cui all’articolo n.117 della Costituzione”.
Infine la Legge pugliese infrangerebbe l’intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni(riunione del sette settembre 2016) intaccando i principi di leale collaborazione in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza.
Si rammenta che la Corte costituzionale in varie occasioni e casi analoghi ha identificato l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni come strumento idoneo a comporre le competenze statali e regionali, e a realizzare la collaborazione tra lo Stato e le Autonomie locali qualora siano coinvolti interessi che non siano esclusivamente imputabili al singolo ente autonomo.




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