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Migranti: tribunale di Lecce, le spese dei minori stranieri non sono a carico del Comune in cui sbarcano Al Comune di Gagliano del Capo una comunità lucana aveva chiesto il pagamento di rette per oltre centomila euro. La sentenza dà ragione all'ente salentino

sentenza

Le spese dei minori stranieri non sono a carico dei Comuni dove sbarcano. E’ questa la decisione del dott. Sergio Memmo del Tribunale di Lecce che ha accolto la tesi del Comune di Gagliano del Capo, difeso dall’avv. Pietro Quinto. Una Comunità di accoglienza per minori con sede nella provincia di Potenza aveva chiesto al Tribunale la condanna del Comune di Gagliano del Capo al pagamento di oltre 100.000 euro per le rette di mantenimento di minori ospitati. I minori, in numero di cinque, erano stati fermati dalle Forze dei Polizia all’interno del territorio di Gagliano, dove erano sbarcati. Per disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minori di Lecce i giovani immigrati erano stati accolti provvisoriamente in una struttura di Ugento e poi subito trasferiti presso un’altra Casa di accoglienza in Provincia di Potenza. A disporre quell’affidamento era stato il Tribunale dei Minorenni di Potenza con incarico, al servizio sociale di quel Comune, di provvedere alla crescita psico-fisica dei minori. “La questione centrale –spiega l’avv. Quinto- è che vi era un provvedimento di affidamento familiare che conteneva disposizioni anche su chi doveva provvedere al mantenimento dei minori. Ed è per questo che il Comune di Gagliano si è opposto alla richiesta della Comunità di accoglienza ed il Tribunale ci ha dato ragione”. La decisione, prima nel suo genere, è di notevole importanza perché dà una chiave di lettura che può tornare a beneficio delle numerose situazioni che hanno visto in questi anni pesare sui bilanci dei Comuni rivieraschi notevoli spese. Si riteneva che il luogo di identificazione fosse quello che individuasse anche il Comune tenuto al mantenimento. “Ma in questo modo –prosegue l’avv. Quinto- i Comuni rivieraschi del Salento, e nel caso di specie Gagliano del Capo, rischiavano di far saltare i propri già magri bilanci. La Prefettura rimborsa i costi anticipati dai Comuni, ma quel rimborso può avvenire solo a consuntivo, dimostrazione impossibile perché i Comuni non hanno soldi per anticipare le spese necessarie, e, di conseguenza, finiscono per non poter avere il rimborso. Insomma un vero guazzabuglio dal quale il Comune di Gagliano ha inteso venir fuori. Ed il Tribunale ha dato ragione al Comune”. Il Tribunale ha interpretato la normativa statale e regionale concludendo che quella normativa non consente di considerare quale unico criterio di collegamento, ai fini dell’accollo delle spese, il luogo in cui i minori sono stati rinvenuti. “Una interpretazione delle norme in tal senso –ha spiegato il Tribunale- determinerebbe una soluzione irrazionale che esporrebbe gli enti comunali situati in posizioni geografiche <<svantaggiate>>> a poste passive <<fuori bilancio>> con conseguenti esposizioni debitorie incontrollabili. In altri termini, il transito su territori <<di passaggio>> non può valere come criterio determinante ai fini dell’individuazione del soggetto chiamato a sostenere costi di un fenomeno migratorio massiccio come quello che si sta verificando negli ultimi anni soprattutto qualora, nella gestione dell’accoglienza dei minori, intervengano altri enti e autorità”. Soddisfazione è stata espressa dal nuovo sindaco di Gagliano del Capo, dott. Carlo Nesca che ha proseguito una battaglia intrapresa dal suo predecessore Antonio Buccarello.

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