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Puglia, elezioni regionali: l’assegnazione dei 50 seggi, un rompicapo Legge regionale elettorale: si assegnano prima 23 seggi su base circoscrizionale, poi gli altri 27 tenendo conto del premio di maggioranza. Fra i candidati alla presidenza, seggio solo al secondo classificato

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Terminate le operazioni di voto, la scelta dei 50 consiglieri regionali della Puglia in aggiunta al presidente sarà un autentico rompicapo. Per una parte proporzionale, per una parte maggioritaria. Quozienti, cifre, due livelli di ripartizione, premio di maggioranza, una cosa complicatissima. Cerchiamo di semplificare.

Premio di maggioranza: chi vince, se supera il 30 per cento, ottiene 27 seggi su 50; se supera il 35 per cento, i seggi diventano 28; se supera il 40 per cento dei consensi, i seggi della maggioranza diventano 29 su 50. I seggi vengono ripartiti così: su base circoscrizionale, si procede all’assegnazione dei primi 23 seggi (7 per la circoscrizione di Bari, 5 per quella di Lecce, 4 per quella di Foggia, 3 per quella di Taranto, 2 per quella di Brindisi, 2 per la Bat). Poi si passa all’attribuzione degli altri 27 posti, su base regionale. Fra i 27, i primi andranno a completare la composizione della maggioranza. Tutto ciò, fatta la premessa secondo cui partecipano all’assegnazione dei seggi solo le liste e le coalizioni che avranno superato la soglia di sbarramento: 8 per cento per le liste non coalizzate, 4 per cento per le liste in coalizione.

Fra i sette candidati alla presidenza della Regione, a parte il primo classificato che diventa presidente, ottiene un seggio in consiglio regionale solo il secondo classificato. Il suo seggio viene sottratto all’ultimo seggio della sua coalizione e, se impossibile ciò, viene sottratto all’ultimo seggio delle minoranze. Di seguito uno stralcio della legge elettorale regionale, quello legato alla ripartizione dei seggi. Buona lettura e soprattutto, buon lavoro a chi dovrà procedere ad assegnare quei 50 posti.

… l’Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:
1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
2) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione;
c) determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo dl liste;
d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di liste. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare la divisione, trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;
e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta.

L’Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine:
1) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto;
2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;
3) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;
4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati;
5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:
a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;
b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni:
1) l’Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente;
2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma.

Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero 5) del sesto comma, l’Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Da ultimo l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione del seggio al candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa il secondo posto, detraendolo dall’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, detrae l’ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto. …

(immagine home page: fonte la rete)




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