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Martina Franca: ordinanza, divieto di vendita in contenitori di vetro nel centro storico. Alimenti e bevande: pure i sottaceti e l’olio Ai fini della sicurezza

palazzo ducale

Scritta così impedisce pure la vendita di bottiglie di olio da parte del negozio di alimentari. Va specificato meglio ciò di cui si parla, si suggerisce da qui. Ovvero: se li problema è li vetro va benissimo  così. Se li problema è l’alcool, che c’entra l’olio. L’ordinanza odierna è del sindaco di Martina Franca.

ORDINANZA SINDACALE n.35 del 27/6/18

OGGETTO: Divieto di vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine, nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, in Piazza XX Settembre, Piazza Crispi, nel centro storico ovvero nell’area compresa fra via Bellini, via Rossini, via Mercadante, via Donizetti, via Pergolesi, via Paisiello, Corso Italia, via Santoro, via Aprile e via Mascagni.

I L S I N D A C O

Premesso che

nel periodo estivo Martina Franca e, in modo particolare, il suo centro storico sono diventati meta di frequentatori e turisti che negli ultimi anni hanno più che raddoppiato il numero delle loro presenze;

nel periodo estivo si svolgeranno eventi ed iniziative che contribuiranno a richiamare un maggior numero di turisti e visitatori, più specificatamente in Piazza XX Settembre, Piazza Crispi, nel centro storico comprese le aree racchiuse tra via Bellini, via Rossini, via Mercadante, via Donizetti, via Pergolesi, via Paisiello, Corso Italia, via Santoro, via Aprile e via Mascagni;

la concentrazione di un numero elevato di persone sommata al consumo di bevande, alcoliche ed analcoliche, in contenitori di vetro e lattine possono generare il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudizio alla vivibilità delle predette aree;

Considerato che si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l’incolumità pubblica a tutela dell’integrità fisica della popolazione, nonché il degrado delle sopraelencate aree urbane, scongiurare il rischio di pericoli rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie di vetro, nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facili rotture e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento di persone;

Ritenuta urgente la necessità, al fine di prevenire pericoli alle persone ed ai beni tutelati, di vietare nelle aree sopraindicate la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante- di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori vitrei o metallici;

Considerato che è compito anche dell’Amministrazione Comunale tutelare la civile convivenza e le condizioni di vivibilità delle aree urbane contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

Evidenziato che in considerazione dei suddetti eventi in oggetto i suddetti fenomeni interessano le seguenti aree:

Piazza XX Settembre, Piazza Crispi, nel centro storico ovvero nell’area compresa fra via Bellini, via Rossini, via Mercadante, via Donizetti, via Pergolesi, via Paisiello, Corso Italia, via Santoro, via Aprile e via Mascagni;

Ritenuto che l’adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro o al consumo non responsabile di bevande alcoliche attraverso il

divieto di somministrazione e vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine all’interno delle suddette aree;

divieto di detenere e consumare bevande ed alimenti in contenitori di vetro e lattine nell’area sopra citata;

Considerato che l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall’art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 come modificato dalla succitata disposizione normativa;

Visto l’art. 7 – bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

O R D I N A

– Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente all’albo pretorio e fino al 15/09/2018, il divieto di vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine,nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica,nelle delle seguenti aree:

– Piazza XX Settembre

– Piazza Crispi

– Centro storico ovvero nell’area compresa fra via Bellini, via Rossini, via Mercadante, via Donizetti, via Pergolesi, via Paisiello, Corso Italia, via Santoro, via Aprile e via Mascagni (per tutte le vie entrambi i lati di strada)

– Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente all’albo pretorio e fino al 15/09/2018, il divieto di detenere e consumare bevande ed alimenti in contenitori di vetro e lattine, nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, nelle seguenti aree:

– Piazza XX Settembre

– Piazza Crispi

– Centro storico ovvero nell’area compresa fra via Bellini, via Rossini, via Mercadante, via Donizetti, via Pergolesi, via Paisiello, Corso Italia, via Santoro, via Aprile e via Mascagni (per tutte le vie entrambi i lati di strada)

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento in misura ridotta della somma di 100,00 euro.

A V V I S A

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga trasmesso inoltre a:

– Questura di Taranto

– Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto

– Comando Compagnia dei Carabinieri di Martina Franca

– Comando Polizia Locale di Martina Franca

– S.U.A.P. del Comune di Martina Franca

che gli organi di polizia sono tenuti all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

I N F O R MA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 gironi dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. n. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

LONA


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