rendimentogold

basilepiccolo

Eclisse


Il concorso del Comune di Taranto, perplessità sul metodo Le cose da approfondire nella selezione per tre posti

taranto facciata comune

Il Comune di Taranto ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2019 (salvo eventuali proroghe concesse del Ministero) di n.3 unità con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” Cat. C.
Relativamente alle modalità di selezione, il bando prevedeva all’art.3 che:
1) “La selezione, finalizzata esclusivamente all’accertamento della professionalità per la qualifica richiesta, sarà espletata secondo la seguente procedura: a. Preselezione, da effettuarsi con le modalità previste dal presente avviso e dal vigente disciplinare, finalizzata unicamente all’ammissione dei candidati al colloquio; b. colloquio che verterà sulle materie di cui all’art.15 del presente avviso.
2) Il mancato superamento, da parte del candidato, della preselezione e/o del colloquio, comporta l’esclusione dal concorso”.
Il successivo art.8 del prefato avviso pubblico, prevede che: “La preselezione sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice con le modalità di cui al vigente disciplinare”. “La Commissione Giudicatrice stabilità il criterio di valutazione della prova preselettiva”. “Saranno ammessi alla successiva fase concorsuale i candidati utilmente collocati nella graduatoria della preselezione in numero pari a 100 volte il numero dei posti messi a selezione, nonché i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile”. “L’elenco nominativo dei candidati che non l’hanno superata (ovvero siano risultati assenti) con a fianco di ciascuno riportato le relative motivazioni saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente”.
I candidati ammessi alla prova preselettiva effettuata in data 25.09.2018 sono stati n.1641.
La prova preselettiva è stata superata da n.109 candidati che sosterranno la prova orale nei giorni 18.19 e 20 ottobre 2018.
Il concorso presenta prima facie profili di illegittimità per i seguenti motivi.
Anzitutto il bando non prevede i criteri e le modalità di valutazione della prova preselettiva.
Infatti, l’art.12 del D.P.R. n.487 del 09.05.1994 stabilisce che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”:
La giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che “Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che, ai sensi dell’art.12 d.p.r. 9 maggio 1994 n.487, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt’al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti” (Cons. Stato, Sez. VI, 19.03.2015 n.1411; Tar Lazio-Roma, Sez. I, 10.01.2017 n.368; per ultimo TAR Lazio-Roma, Sez. III bis, 03.10.2018 n.9714).
La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge quindi ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico, i quali devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati (nella specie mancano del tutto), ma devono essere dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove.
Altro profilo di illegittimità del concorso è rappresentato dalla violazione del comma 9 dell’art.8 del bando che prevede espressamente che “Saranno ammessi alla successiva fase concorsuale i candidati utilmente collocati nella graduatoria della preselezione in numero pari a 100 volte il numero dei posti messi a selezione”.
Dall’elenco dei candidati ammessi all’orale sembrerebbe violata tale disposizione, tant’è che, su n.1641 ammessi alla preselezione, risultano ammessi alla prova orale n.109 candidati che hanno riportato un punteggio fino a 21,01, risultando esclusi tutti gli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria della preselezione pari a 100 volte il numero dei posti messi a disposizione, ovvero fino al candidato collocatosi al n.300 della graduatoria con punteggio 13,04.
Non è dato conoscere non solo i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi non riportati nel bando ma l’ammissione alla prova orale, come stabilito nel bando, è stata oggetto di modifica da parte dell’amministrazione in aperta violazione rispetto a quanto stabilito dall’art.8 co.9 del bando.
Cui prodest questa modifica in corso d’opera?

Ecco, quello che precede è un parere chiesto a un esperto. Un promemoria sintetico. Vi si era rivolta una concorrente che, ritenendo discutibili i criteri, voleva ricorrere. Ma la spesa è eccessiva, per chiedere chiarezza alla magistratura, da parte di chi cerca un lavoro, uno stipendio, ovvero l’esatto contrario dell’effetto di un ricorso. Chi chiarisce le perplessità di quel promemoria?




Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *