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Vaccini: ancora una condanna per il ministero della Salute Santa Maria Capua Vetere, sentenza riguardante una ragazza resa totalmente invalida. L'ha assistita un avvocato pugliese che ribadisce: importante vaccinare ma si deve valutare caso per caso

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Altra condanna per il ministero della Salute. “Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giudice Adriana Schiavoni, con sentenza passata in giudicato il 24 giugno, ha condannato il ministero della Salute a corrispondere in favore di una ragazza maggiorenne, affetta da tetraparesi spastica con encefalopatia post-vaccinica e ritardo evolutivo, l’indennizzo previsto dalla legge per i danneggiati da vaccino”. Lo dice l’avvocato pugliese Francesco Terruli, di Martina Franca, che in materia è uno specialista. E che anche in questo caso evidenzia: nessuno mette in discussione la fondamentale importanza dei vaccini ma la pratica deve essere valutata caso per caso.

francesco terruliNello specifico: “la ragazza, allora minorenne, era stata sottoposta a vaccinazione obbligatoria antipolio sabin nel 1975 e solo nel 2012 la madre, nominata tutrice dallo stesso tribunale, dopo alcune certificazioni sanitarie rilasciate dall’Asl di Caserta e da altre strutture pubbliche che avevano accertato che le patologie erano da ritenersi conseguenti alla profilassi vaccinale, aveva inoltrato al ministero della Salute la domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge. La stessa commissione medica ospedaliera di Caserta aveva confermato il nesso causale tra le vaccinazioni e le infermità ma aveva rigettato la domanda amministrativa, ritenendo che la stessa fosse stata presentata con ritardo, trattandosi di vaccinazione eseguita nel 1975.

Avverso tale giudizio il Ministero della salute è stato evocato in giudizio.

La ricorrente ha sostenuto nel ricorso che la pretesa tardività rilevata dalla commissione medica era da ritenersi erronea e comunque contraria alla stessa littera legis che prevede che il termine di tre anni per la presentazione della domanda decorre non dall’evento danno, ma dal momento in cui l’avente diritto ha avuto piena conoscenza che la malattia è in rapporto causale con la vaccinazione.

Il tribunale aderendo alla tesi della ricorrente, ha confermato che la conoscenza del danno, rilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza implica non solo la piena consapevolezza dell’esistenza della patologia e la conoscenza qualificata degli effetti irreversibili della stessa, ma altresì la consapevolezza della sua derivazione eziologica delle vaccinazioni subite in passato.

Il tribunale, condividendo le argomentazioni difensive, ha quindi precisato che il dies a quo della decorrenza del termine di decadenza va identificato nel momento in cui il danneggiato ha percepito non solo la malattia, ma anche la sua rapportabilità causale, ovvero che la stessa era conseguenza della vaccinazione.

La sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere segna ancora un punto sulla centralità del problema di cui recentemente si discute, ovvero la correlazione tra le vaccinazioni e le varie e gravi infermità che ne derivano.

Se è pur vero che nella comunità scientifica il tema è molto dibattuto, ciò nonostante, la acritica disamina della sovrabbondante e contraddittoria letteratura scientifica sui danni da vaccinazioni, deve conformarsi al caso clinico e non il caso clinico conformarsi con il dibattito scientifico in corso e non pervenuto ad un punto di soluzione scientifico–statistica ultimativo ma i casi clinici evidentemente non si uniformano alle aporie dalla scienza.

Il ministero quindi è stato condannato a pagare alla danneggiata l’indennizzo relativo alla prima categoria pari ad € 855,49 mensili, oltre agli arretrati dal 2012 per un totale di € 48.850,00″.

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