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Martina Franca: il sindaco dichiara guerra all’ubriachezza e all’incuria Divieto di vendita di bevande da asporto: ordinanza

palazzo ducale
Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazione comunale di Martina Franca:
il Sindaco, Franco Ancona, ha emanato una ordinanza (n. 24 prot. 38330) relativa al “Divieto di vendita bevande da asporto in bottiglie di vetro e/o lattine. Estate 2015”. Tale divieto sarà dalle ore 21.00 del 1° luglio 2015 alle ore 8.00 del 30 settembre 2015.

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6 Comments

  1. Bene…andremo a bere a Cisternino mentre i commercianti Martinesi pagano le tasse nella Martina angioina dove l’economia deve reggersi sulla produzione agricola…

  2. I distributori automatici aperti 24 ore come intende gestirli il Sindaco, tanto attento all’immagine della città e alla sicurezza dei cittadini?

    1. Grazie per il suo intervento. Giusto. Peraltro, una lotta all’ubriachezza viene prima dell’immagine, una lotta che dovrebbe essere sistematica ovunque, lotta all’ubriachezza e non agli ubriachi, attenzione, perché sono persone da aiutare. (agostino quero)

  3. E’ del 2013 una sentenza della cassazione penale secondo cui non risponde del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità chi, in una pubblica via, consuma bevande alcoliche contenute all’interno di bottiglie di vetro, in spregio di una ordinanza del sindaco che espressamente vieti detto comportamento. Infatti, l’integrazione del reato di cui all’art. 650 c.p., implica che l’inosservanza abbia ad oggetto un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia e che l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione.
    Dunque non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare quale quella in oggetto. (1)
    (*) Riferimenti normativi: art. 650 c.p.
    (1) Cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza 7 maggio 1999, n. 5755. TAR PIEMONTE, SEZ. I – Sentenza 23 gennaio 2014, n. 135

  4. E’ l’ennesima figuraccia!!! Mi chiedo: ma questo provvedimento è munito dei pareri del segretario generale e del dirigente agli affari generali?
    Mi sembra di vivere una dittatura sovietico-staliniana….

  5. Nei paesi vicini alla nostra Martina i bar vengono multati se restano aperti un minuto dopo le 2,00. Da noi parecchi bar restano aperti oltre questa ora (alcuni chiudono quando gli altri bar aprono) e non si preoccupano degli schiamazzi dei loro clienti o delle bottiglie sistematicamente abbandonate davanti ai portoni dei poveri inquilini la cui unica colpa è di abitare nei pressi di questi locali. Spesso nei pressi di questi bar la mattina i marciapiedi sono sporcati da chi, eccedendo nel bere, rimette. Forse sarebbe ora che si cominciasse anche a Martina a far rispettare degli orari di chiusura per rispetto verso gli altri cittadini che magari il giorno dopo vanno a lavorare. Inoltre, il divieto da asporto non significa che non si possa consumare la bibita all’interno di un bar. Consentiamo anche il consumo in bottiglia o lattina ma obblighiamo i bar a mettere e gestire dei contenitori specifici riservati alle bottiglie e lattine perché non dobbiamo dimenticare che, perché non si trascenda in anarchia, la libertà di ciascuno finisce dove comincia quella degli altri. Quando c’era la Rotonda coloro i quali abitavano nei pressi pretendevano e ottenevano dall’allora amministrazione democristiana (non era dittatura sovietico-staliniana) la chiusura della discoteca alle 24,00. Era troppo ma anche gli eccessi al contrario non vanno bene.

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