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Ospedale della Murgia, causa in Cassazione Fra Asl ed arciconfraternita

sentenza 1

Di Nino Sangerardi:

Decideranno i Giudici della Corte di Cassazione. In merito alla vertenza  con protagonisti l’Arciconfraternita Pio Sodalizio SS. Rosario di Altamura e l’Asl di Bari e provincia. Oggetto della lite :  le modalità di esproprio dell’area,proprietà della Confraternita, su cui è stato costruito l’Ospedale della Murgia.

Pochi giorni fa i vertici dell’Azienda sanitaria hanno dato mandato all’avvocato interno Gaetano Caputo di costituirsi in Cassazione e  “ proporre tempestivamente controricorso avverso il ricorso promosso dall’Arciconfraternita”. Quest’ultima non ritiene giusta la sentenza, anno 2021, della Corte di Appello di Bari che rigetta l’appello proposto contro il dispositivo con cui il Tribunale di Bari accoglie l’opposizione della Asl a fronte del decreto ingiuntivo del 2014 riguardante la liquidazione di 350.000,00 euro, oltre interessi, in virtù di atto di transazione firmato il 16 aprile 2013 e, per l’effetto, lo revocava compensando integralmente le spese.

La vicenda  origina il 13 settembre 2002 allorchè il Comune di Altamura decreta l’esproprio dei 128 mila metri quadri che si trovano tra Altamura e Gravina.

Atto di occupazione del suolo che, secondo l’Arciconfraternita, viene siglato oltre il termine fissato al 30 giugno 2002.

I magistrati della Corte di Appello di Bari nel 2004 si pronunciano sull’indennità di occupazione illegittima. Decisione riformata dalla Corte di Cassazione a fine 2010 che  rinvia la causa in Corte di Appello per la rideterminazione “… dell’indennità di occupazione d’urgenza”.

Il 28 febbraio 2011 l’Arciconfraternita chiede al Tribunale la restituzione delle aree oppure equo ristoro.

Motivo? Il decreto di sottrazione  dei terreni,emesso tardivamente,deve essere considerato inesistente. Di conseguenza si avrebbe il carattere “ sine titulo” dell’occupazione e quindi il diritto alla restituzione del bene.

Al fine della quantificazione del danno l’Arciconfraternita pone la cifra di 10,33 euro a metro quadro quale valore venale, da cui risulta  l’importo complessivo  pari a 1.330.390,37 euro.

Nel mezzo di aprile 2013 si stipula il protocollo di transazione tra Asl Bari e Pio Sodalizio SS. Rosario fissata in  872.308,36 euro. Dopo il versamento della prima rata l’Asl non avrebbe pagato la differenza della somma : 350.000,00 euro.

Pertanto  l’Arciconfraternita fa richiesta al Giudice di decreto ingiuntivo nei confronti dell’Asl barese. Domanda accolta.

Con sentenza del 2016 il Tribunale di Bari revoca il decreto ingiuntivo “ ottenuto per somma non versata da Asl Ba sul presupposto dell’inefficacia della transazione intercorsa tra le parti”.

Alla Confraternita non resta che ricorrere al Tar Puglia. Qui  si costituisce l’Asl che nega la propria colpa nella dilazione del provvedimento di esproprio, e “… rileva che l’Arciconfraternita ha perso,non solo, il possesso dei beni ma anche la proprietà dal giorno 17 novembre 2002,ossia subito dopo la notifica del decreto di esproprio e che il valore dei suoli stimato nel documento di transazione era pari a 5,60 euro a metro quadro ”.

E i giudici del Tar Puglia, terza sezione, che dicono?

Sentenziano che il ricorso promosso dall’Arciconfraternita, tramite gli avvocati Nicola De Trizio e Giuseppe Walter De Trizio e Nicola Preite, è “ infondato e dunque viene respinto”.

Immotivato per quale ragione? Ecco : “ Non essendo stata esperita(da parte dell’Arciconfraternita,ndr) la tutela impugnatoria,la legittimità dell’atto di esproprio risulta insindacabile e  quindi indimostrata l’antigiuridicità della condotta(da parte dell’Asl,ndr).

Viene in definitiva a mancare l’illegittimità del comportamento dell’Asl, requisito necessario perché possa configurarsi una sua responsabilità,con la conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall’Arciconfraternita nel ricorso”.

Quindi l’ultima  sentenza della Corte di Appello del capoluogo pugliese in favore dell’Asl.

Aspettando il verdetto della Cassazione su una controversia  iniziata l’anno 2002.

 

 




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