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Bilancio 2022, Draghi impugna la legge della Regione Puglia Alla Corte Costituzionale

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Di Nino Sangerardi:

L’Avvocatura generale dello Stato, per conto del presidente Consiglio dei Ministri Mario Draghi, confuta sette articoli e relativi commi della Legge n.51/2021 “ Disposizioni per la formazione bilancio di previsione 2022 e bilancio  pluriennale 2022-2024” approvata, 31 voti favorevoli e 15 contrari,  dal Consiglio regionale pugliese.

Le norme impugnate hanno per oggetto la sanità, assistenza disabili e anziani, branca governo del territorio, ricostruzione post sisma 2002 provincia di Foggia, Commissione tecnica e Comitato per la valutazione impatto ambientale, nuovo inquadramento agente polizia giudiziaria.

Nello specifico l’articolo n.10 introduce un nuovo comma all’articolo n.12 della Legge d’Apulia n.9/2017 : prevede che nelle strutture monospecialistiche domiciliari le funzioni di responsabile sanitario possano essere ricoperte anche da un medico chirurgo specializzato in medicina interna o equipollente, oppure da un medico con formazione universitaria determinata di II livello(management sanitario) ed esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie.

“Il punto di criticità della norma—scrivono gli Avvocati dello Stato–  è nell’utilizzo del termine “ strutture domiciliari” contrastante con la disciplina nazionale. Il Legislatore nazionale  ha istituito un sistema di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori di cure domiciliari che possa assicurare equità nell’accesso ai servizi, sicurezza al fine di garantire al malato e famiglia cure adeguate durante tutto il decorso della malattia in un’ottica di miglioramento continuo della qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini. La Regione Puglia invece con questa prescrizione ha esteso l’ambito di applicazione del sistema di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale  delle strutture sanitarie e sociosanitarie anche  alle organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari. La direttiva contrasta con le previsioni del decreto legislativo n.502/1992 così come modificato dalla Legge n.178/2020 che integrano principi fondamentali in materia di tutela della salute”.

Per quanto riguarda l’articolo n.11 la Regione apporta cambiamenti alla Legge regionale n.17/2017(organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico-IRCCS) stabilendo che all’atto di conferimento dell’incarico (direttore amministrativo e sanitario) i soggetti nominati non devono aver compiuto 65 anni.

“ Tale disposizione—osservano i legali della Presidenza Consiglio dei Ministri—non risulta coerente con la normativa statale in materia,  atteso che le funzioni di direttore sanitario e amministrativo cessano al compimento del 65esimo anno di età. Ne consegue che la norma impugnata presenta profili di incostituzionalità stante che con essa viene introdotta una deroga alla disciplina statale in quanto non è previsto che le predette figure cessano dall’incarico di direttore sanitario e amministrativo al compimento del 65esimo anno di età : violando così l’articolo n.117 della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile(contratti collettivi).

In merito all’articolo n.74 si contempla che nell’anno in corso, 2022,  la Regione Puglia organizzi un corso di formazione interno per il proprio personale che per effetto di progressione verticale ha perso la qualifica di agente  di polizia giudiziaria con l’obiettivo di consentirgli, anche nella categoria di nuovo inquadramento, il riconoscimento della qualifica medesima.

A tal proposito Marco Corsini avvocato dello Stato ritiene che il dettame “ appare suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale senza prevedere la quantificazione e la necessaria copertura finanziaria. La Regione non ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri idonei elementi informativi riguardanti la quantificazione e copertura finanziaria degli oneri discendenti dalla disposizione in essere,  utili ai fini della valutazione della compatibilità della stessa con l’articolo n.81 della Costituzione. E pertanto allo stato la norma è costituzionalmente illegittima”.

Dunque il presidente Mario Draghi,  per tutte le ragioni esposte dall’Avvocatura dello Stato,  chiede alla Corte Costituzionale  “ che voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme della Legge n.51/2021 della Regione Puglia in epigrafe elencate e nel presente atto specificamente censurate”.




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