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Accusa, violenze in famiglia: arrestato 44enne nel barese Carabinieri

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Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

In data 06 agosto, militari della Stazione Carabinieri di Gioia del Colle, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere del Tribunale -Sezione G.I.P./G.U.P –  di Bari (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa), nei confronti di un 44enne, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, l’ipotesi posta a fondamento del provvedimento riguarda la commissione dei suddetti delitti per fatti che si sarebbero verificati tra le mura domestiche da agosto 2025.

L’uomo avrebbe sottoposto la donna ad una serie di condotte violente, minacciose e moleste, caratterizzate da atteggiamenti di sopraffazione tali da determinare nella vittima un persistente stato di paura e preoccupazione per la propria incolumità. Le condotte contestate altresì, sarebbero proseguite anche successivamente alla cessazione della convivenza non accettando l’uomo la decisione di separarsi, alimentando nella donna un clima di timore e insicurezza.

L’indagato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’A.G.

Avvertenza sulla presunzione di innocenza:

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.

Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.

Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.

Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l’impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.

Avvertenza sull’interesse pubblico:

Le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la diffusione delle descritte informazioni possono essere ravvisate, tra l’altro, in funzione:

–  dell’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo;

–  dell’interesse dei mezzi di informazione ad acquisire legittimamente notizie idonee a consentire l’esercizio del diritto costituzionale di informazione, in ragione delle qualità dei soggetti coinvolti o della rilevanza dei fatti;

–  dell’interesse di evitare la diffusione di notizie errate, fuorvianti o nocive fornendo, al contrario, informazioni puntuali e tempestive.



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