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Taranto: due voti forse determinanti per la mozione di sfiducia al sindaco e le elezioni anticipate Conferenza stampa del presidente del consiglio comunale e della consigliera: passano all'opposizione

taranto facciata comune

Il presidente del consiglio comunale di Taranto, Piero Bitetti, e la consigliera comunale Stefania Fornaro stamattina hanno tenuto una conferenza stampa. I due esponenti del movimento Con hanno annunciato che passano all’opposizione al fine di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Rinaldo Melucci.

Bitetti-Fornaro ovvero l’ago della bilancia nella crisi al Comune di Taranto. Senza di loro, nella recente seduta del consiglio comunale, non venne raggiunto il numero legale per la discussione della mozione di sfiducia. Con loro in aggiunta, ci sarebbero le condizioni per arrivare ai 17 voti necessari alla sfiducia.

In caso di scioglimento del consiglio comunale entro il 24 febbraio si andrebbe ad elezioni amministrative anticipate l’8 giugno. Con la mozione di sfiducia non si farebbe in tempo per quest’anno e si prospetterebbe un commissariamento fino alla primavera 2025. L’alternativa per far prima del 24 febbraio potrebbe essere rappresentata dalle dimissioni contestuali e contemporanee della maggioranza dei componenti l’assemblea, ovvero 17 consiglieri comunali.

Di seguito l’articolo 52 della Legge 267/2000, Testo unico sugli enti locali:

Articolo 52
                         Mozione di sfiducia

1.  Il  voto  del  consiglio  comunale  o  del  consiglio provinciale
contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia
o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2.  Il  sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte
cessano  dalla  carica  in  caso  di  approvazione  di una mozione di
sfiducia  votata  per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti  il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata
e  sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare  a  tal  fine il sindaco e il presidente della provincia, e
viene  messa  in  discussione  non  prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,
si  procede  allo  scioglimento  del  consiglio  e  alla nomina di un
commissario ai sensi dell'articolo 141.

 

 

 

 

 

 




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