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Puglia: modifiche ad alcune leggi regionali bocciate dalla Corte costituzionale Attività funeraria e fauna selvatica

sentenza 1

Di Nino Sangerardi:

La Corte Costituzionale ha sentenziato la non legittimità delle modifiche,apportate dalla Regione Puglia, inerenti articoli e commi di un paio di Leggi regionali con oggetto fauna selvatica,formazione bilancio pluriennale e mansioni funerarie.

E’ stato il presidente del Consiglio dei Ministri,Giuseppe Conte(Governo M5S-LEGA), in data 3 settembre 2020 a chiedere ai Giudici la dichiarazione di illegittimità dell’articolo n.1 commi 1 e 2 e articolo n.2 comma 1 della Legge pugliese n.16/2020 recante cambiamenti alla Legge regionale n.34/2008 in materia di attività funeraria cremazione e dispersione ceneri,delle modifiche alle Leggi regionali n.59/2017 riguardanti la protezione della fauna selvatica omeoterma per la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali e prelievo venatorio,delle disposizioni su formazione del bilancio pluriennale 2018-2020(Legge regionale n.67/2017).

Le norme impugnate,tra l’altro, consentono al Comune di approvare deroghe alla cosiddetta fascia di rispetto cimiteriale,la facoltà del Municipio di autorizzare la costruzione nei centri abitati di case funerarie e strutture del commiato,la competenza a permettere l’uso di filtri di depurazione dei gas derivanti dai processi di naturale decomposizione cadaverica.

L’Avvocatura dello Stato quindi rileva la violazione dell’articolo n.117 della Costituzione in merito all’ordinamento  amministrativo statale e degli Enti pubblici nonché delle  Leggi sanitarie, richiamando la competenza esclusiva dello Stato.

La Corte,pochi giorni fa, dopo aver esaminato gli atti e le tesi sia della presidenza del Consiglio dei Ministri sia degli avvocati della Regione Puglia delibera l’illegittimità costituzionale dell’art.1 comma 1 della Legge n.16/2020(attività funeraria,cremazione e dispersione delle ceneri),delle modifiche alla Legge n.59/2017(norme sulla protezione della fauna selvatica) e alla Legge n.67/2017(formazione bilancio pluriennale 2018-2020 in materia di opere pubbliche),e della Legge n.16/2020 limitatamente alle parole “ o al Ministero della Salute”.

Ritiene invece inammissibile la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo n.1 comma 2 della Legge regionale n.16/2020 in riferimento all’articolo n.117 secondo comma della Costituzione, e non fondata la questione di legittimità sull’articolo n.1 comma 2 della Legge n.16/2020 riguardante l’articolo n.117 terzo comma della Costituzione.

La sentenza,in nome del popolo italiano,firmata dai signori Giudici : Giancarlo Coraggio presidente,Giuliano Amato,Daria de Petris,Nicolò Zanon,Augusto Antonio Barbera,Giulio Prosperetti,Giovanni Amoroso,Francesco Vigano,Luca Antonimi,Stefano Petitti,Angelo Buscema,Emanuela Navarretta,Maria Rosaria San Giorgio.




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