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Assalti a blindati: accusa, banda di cerignolani. Sette arresti Operazione antimafia

carabinieri notte

Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso dalla procura della Repubblica di Bari:

Nella mattinata odierna il Nucleo Investigativo Carabinieri di Bari ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 7 persone, gravemente indiziate di associazione per delinquere aggravata nonché rapina aggravata dal metodo mafioso e numerosi altri reati finalizzati all’esecuzione di una serie di altri gravi delitti rientranti nelle attività della medesima associazione.

Il provvedimento riguarda un’organizzazione criminale con base a Cerignola, dedita ad assalti paramilitari a furgoni portavalori, in grado di procurarsi i mezzi (auto, armi da guerra, esplosivi ecc.) necessari alla consumazione di tale tipologia di delitto.

Tra gli episodi emerge l’assalto avvenuto lungo la statale 96 nei pressi di Toritto il 6 novembre 2024, durante il quale il gruppo operativo si avvalse di materiale esplosivo e fucili d’assalto Ak 47 Kalashnikov, sparando contro le guardie giurate. In quella occasione, il furgone trasportava denaro contante per circa 1 milione di euro. Tuttavia, non è stato possibile accertare con esattezza l’ammontare del denaro di cui il gruppo riuscì ad impossessarsi, perché in parte venne distrutto nel corso della stessa rapina.

Tra gli altri episodi contestati, anche il furto di ben 4 autobus di linea, avvenuto ad Ostuni (BR) il 15 aprile 2025, chiaramente finalizzato ad utilizzare quei mezzi per realizzare altri assalti.

Sono state anche rinvenute e sequestrate ben 7 autovetture di provenienza delittuosa, ritrovate in un autoparco di Trinitapoli.

Nel corso delle indagini sono emersi anche elementi che inquadrano il contesto di connivenze di cui godono in Cerignola alcuni indagati.

Le indagini si sono avvalse di intercettazioni ambientali, pedinamenti e delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

È molto importante sottolineare che per la prima volta è stato riconosciuto il metodo mafioso, che la DDA di Bari ha ritenuto di contestare in considerazione di una serie di elementi:

– l’identità dei soggetti agenti contigui ai contesti della criminalità organizzata attiva sul territorio;

– le modalità del fatto connotate da ferocia spregiudicata attuata con modalità plateali ed eclatanti, dall’adozione di tecniche operative di tipo paramilitare, da una complessa e accurata pianificazione preventiva, con impiego massivo di uomini, mezzi, armi anche da guerra ed esplosivi, tutti elementi evocativi della matrice di riferimento, tanto che da tempo gli assalti ai portavalori in tutto il territorio nazionale risultano un “brand” criminale tipicamente attribuito alla criminalità organizzata cerignolana, così da ingenerare quella particolare coartazione e conseguente intimidazione proprie di quel tipo di organizzazioni, non solo nei territori di origine, ma in tutti quelli dove di fatto questa tipologia di delitto si è nel tempo manifestata.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria sicché devono essere sottoposti al vaglio del giudizio nel pieno contraddittorio delle parti.

Avvertenza sulla presunzione di innocenza:

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.

Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.

Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.

Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

Avvertenza sull’interesse pubblico:

Le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la diffusione delle descritte informazioni possono essere ravvisate, tra l’altro, in funzione:

–  dell’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo;

–  dell’interesse dei mezzi di informazione ad acquisire legittimamente notizie idonee a consentire l’esercizio del diritto costituzionale di informazione, in ragione delle qualità dei soggetti coinvolti o della rilevanza dei fatti;

–  dell’interesse di evitare la diffusione di notizie errate, fuorvianti o nocive fornendo, al contrario, informazioni puntuali e tempestive.



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