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San Vito dei Normanni: aborto volontario senza ricorrere alle strutture socio-sanitarie. Denunciata 32enne Carabinieri

Carabinieri Auto 4 Imc3

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà una 32enne di origine nigeriana, per il reato di interruzione volontaria di gravidanza, entro dodici settimane di gestazione, senza ricorrere a strutture socio-sanitarie, in violazione dell’art. 18 L. 194/78. La donna, colta da emorragia nella sua abitazione di San Vito dei Normanni, ha richiesto l’intervento del 118 fornendo al personale sanitario, intervenuto in soccorso, l’anno di nascita differente da quello reale nel tentativo di dissimulare la sua identità. Il personale del 118, a causa delle reticenze della donna, avendo intuito che la medesima stesse nascondendo le cause dell’emorragia in atto, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri che prontamente intervenuti l’hanno identificata compiutamente. Gli accertamenti diagnostici effettuati dai sanitari dell’ospedale civile “Camberlingo” di Francavilla Fontana, hanno acclarato che la donna era incinta da 12 settimane e che si era provocata autonomamente l’interruzione della gravidanza attraverso l’assunzione di farmaci abortivi, acquisiti in modo fraudolento, senza voler  indicare le modalità di approvvigionamento.

La normativa sull’aborto è regolamentata dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, che, all’articolo 18, prevede che “chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.”




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