Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:
Nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Bari ha emesso, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di 3 persone presunte responsabili del reato di tentata estorsione aggravata anche dalle modalità del metodo mafioso nonché, solo per alcuni, dei reati di ricettazione e calunnia (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa).
La misura è stata eseguita in data 22 settembre dai militari della Stazione Carabinieri di Casamassima (BA) con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno e del 6° Nucleo Elicotteri di Bari Palese.
In estrema sintesi e nel rispetto del segreto investigativo, l’ipotesi posta a fondamento del provvedimento riguarda una serie di condotte, commesse nei comuni di Casamassima e Turi, dagli indagati, alcuni di questi già noti alla vittima, quali minacce verbali, danneggiamenti e aggressioni fisiche, affinché elargisse beni (tra cui un’autovettura) e/o somme di denaro.
Tali azioni hanno determinato ovviamente un perdurante stato di ansia e di paura, nonché timore per la propria incolumità nei confronti della vittima, talvolta addirittura inseguita sulla pubblica via.
Tra l’altro, alcune minacce sono state realizzate da uno degli indagati, attualmente detenuto, direttamente dal carcere tramite l’utilizzo di un telefono cellulare, ed hanno determinato, in una circostanza, una violenta aggressione nei confronti della vittima che è stata costretta a ricorrere alle cure mediche.
Inoltre, uno degli indagati aveva, a sua volta, presentato una denuncia per il reato di minaccia contro l’uomo, incolpandolo ingiustamente al fine di travisare i fatti accaduti.
Avvertenza sulla presunzione di innocenza:
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.
Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.
Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.
Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l’impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.






