Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Questo pomeriggio la giunta regionale ha approvato il disegno di legge “Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici).
La Regione Puglia con il presente schema di disegno di legge intende assicurare una disciplina organica per le nuove locazioni turistiche e i nuovi affitti brevi fornendo ai Comuni pugliesi, interessati da significativi flussi turistici, uno strumento regolatorio che, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione, consenta di salvaguardare il loro patrimonio culturale e la residenzialità.
Accanto alle forme di ricettività tradizionale, sia essa alberghiera o extralberghiera (ad esempio, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere), si è consolidato nel corso degli anni, come soluzione alternativa o complementare, il fenomeno delle locazioni turistiche di immobili a destinazione residenziale, che si connotano per la fruizione temporanea dell’immobile per esigenze abitative di breve durata. L’espansione di questa formula di ospitalità, trainata dalle piattaforme digitali che facilitano l’incontro tra domanda e offerta di alloggi a breve termine e consentono di gestire prenotazioni e transazioni, ha assunto dimensioni rilevanti, contribuendo così alla vitalità economica dei territori di molti comuni pugliesi: attualmente sono 44.883 gli immobili “attivi” destinati alla locazione turistica registrati nella banca dati regionale che rappresentano, con riferimento all’anno 2025, il 18,7% di arrivi e il 17,1% di presenze in termini di flussi turistici totali, con una crescita rispettivamente del 27,7% e del 24,8% rispetto al 2024. La crescita esponenziale di tale fenomeno, oltre a rendere necessari interventi normativi da parte del legislatore nazionale e regionale per la disciplina di aspetti di carattere amministrativo e fiscale, ha però inciso in modo significativo sulla struttura dell’offerta ricettiva, sulla disponibilità di alloggi a uso residenziale e sull’equilibrio socio‑economico di numerosi centri urbani e località a elevata vocazione turistica.
L’obiettivo prioritario, della Regione Puglia, è quindi offrire ai Comuni a più alta densità turistica e ai Comuni capoluogo la possibilità di governare in modo efficace il fenomeno complesso dell’ overtourism che rischia di trasformare il turismo da risorsa sostenibile per le comunità locali a fattore di pressione critica sul patrimonio urbano oltre a garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine.
“Consegniamo nelle mani del consiglio un disegno di legge che i cittadini attendono da tempo – spiega il presidente della Regione Puglia -. Era un impegno che avevamo preso in campagna elettorale e un punto del programma condiviso anche con i Comuni. Non c’è una logica punitiva né tantomeno intendiamo arginare i flussi turistici che in questi anni hanno determinato lo sviluppo della nostra Regione, la crescita della nostra economia e anche processi di rigenerazione urbana in tanti territori che hanno saputo modificarsi e crescere. Il turismo ancora oggi è una leva di crescita che intendiamo sostenere così come il sistema della ricettività ma sappiamo che una forte componente attrattiva del nostro territorio è proprio la dimensione esperenziale che è animata dai residenti e dalla comunità locali. Dimensione che rischia di scomparire progressivamente se soprattutto nei centri ad alta densità turistica i residenti vengono “espulsi” dai centri abitati per trasformare tutti gli alloggi in locazioni turistiche, ferme restando le attività già in essere e operative. Vogliamo che i Comuni possano governare il fenomeno dell’overtourism dotando con strumenti per regolare le nuove aperture di alloggi in piattaforma a seconda del proprio sviluppo e del proprio territorio. Così come crediamo che queste limitazioni potranno favorire l’apertura delle stesse attività in altri centri, vedi i Comuni delle aree interne, che ancora hanno ampi margini di sviluppo sia turistico sia sociale. Questa legge vuole essere uno strumento di riequilibrio territoriale per favorire lo sviluppo di Tutta la Puglia”.
Di seguito la sintesi dei nove articoli su cui si articola il disegno di legge:
Nell’articolo 1 sono descritte le finalità e l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di locazioni turistiche. Si intendono per “locazioni turistiche” quelle riguardanti le singole unità immobiliari residenziali da destinare sia alle locazioni per esclusiva finalità turistica sia alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).
L‘articolo 2 stabilisce che i Comuni possono, nell’esercizio della potestà regolamentare loro riconosciuta dall’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, individuare, all’interno del loro territorio, specifiche zone o aree omogenee e definire, per ciascuna di esse, criteri e limiti puntuali allo svolgimento di nuove attività di locazione turistica, ivi compresa la possibilità di fissare limiti numerici massimi a tale attività. Nell’adottare il regolamento il Comune dovrà inoltre prevedere un regime transitorio tenendo conto delle unità immobiliari che sono già utilizzate, in conformità alla normativa vigente, a locazioni turistiche.
I successivi articoli 3, 4 e 5, al cui interno sono confluite le disposizioni attualmente contenute nei commi 5-11 dell’art. 10 bis della l.r. 49/2017 prevedono rispettivamente: l’obbligo di segnalazione certificata di inizio dell’attività di locazione turistica svolta in forma imprenditoriale e delle successive variazioni di dati o dell’eventuale sospensione e cessazione dell’attività, con relativi termini di comunicazione al SUAP, e la presunzione di imprenditorialità dell’attività nell’ipotesi di destinazione a locazione turistica di più di due appartamenti conformemente alla normativa nazionale (articolo 3); l’obbligo di comunicazione di inizio dell’attività di locazione turistica svolta in forma non imprenditoriale e delle successive variazioni di dati o dell’eventuale sospensione e cessazione dell’attività, con relativi termini di comunicazione al SUAP (articolo 4); le disposizioni applicabili alle attività di locazione turistica in qualunque forma esercitate (articolo 5).
Gli articoli 6 e 7 intervengono in modo organico sugli articoli 10 ter e 10 quater della legge regionale n. 49/2017, introducendo consiste nell’introduzione della rubrica e nella soppressione, all’interno comma 2, di una proposizione riferita al Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13 ter del d.l. 145/2023.
Dopo l’abrogazione espressa delle disposizioni legislative elencate nell’articolo 8, lo schema di disegno di legge si chiude con l’articolo 9 recante la clausola di non onerosità finanziaria.






