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Carburanti: accise giù di 25 centesimi per venti giorni da oggi, credito di imposta per autotrasportatori e pescatori ELENCO PREZZI Ieri il decreto. Situazione in Puglia, ministero delle Imprese e del Made in Italy

FOTO BENZINA(1)

Da oggi è in vigore il decreto varato dal governo ieri in tema di carburanti. Le accise calano di 25 centesimi di euro per venti giorni per poi valutare il da farsi, inoltre c’è il credito di imposta sul gasolio per gli autotrasportatori e pescatori e ancora una norma di contrasto alla speculazione sui prezzi che prevede uno speciale regime di controllo, come detto ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al tg1.

Al link di seguito lo schema riguardante i distributori della Puglia, consultabile per ogni distributore d’Italia:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area

Di seguito il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (riporta la località di Salamanca perché lì si trova il presidente della Repubblica che oggi riceve una laurea honoris causa):

DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle
crisi dei mercati internazionali. (26G00052)
(GU n.64 del 18-3-2026)
Vigente al: 19-3-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dei
carburanti, nonche’ a sostegno dell’economia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e
del made in Italy, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica e dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti

1. Le societa’ petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano
l’approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per
autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i
prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per
la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la
pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li
trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante
per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della
filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto
funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di
cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per
cento del fatturato giornaliero.
2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell’articolo 1 del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 non possono essere variati in
aumento nell’arco della giornata in cui e’ stata effettuata la
comunicazione.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy – Garante per la
sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo
dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e
distribuzione dei carburanti al fine dell’immediato rilievo, previa
individuazione di indici di anomalia, dell’andamento dei prezzi al
consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e
raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza
dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell’andamento del prezzo
alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi
rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento comunica alla
Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e
delle relative compagnie petrolifere, presso i quali accertare e
verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le
eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del
carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo giornaliero di
acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare
dell’autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.
4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono
immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei
prezzi per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 199-quinquies della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al
Garante per la concorrenza e il mercato per l’eventuale avvio dei
procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 347 del codice di procedura
penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due
giorni all’Autorita’ giudiziaria le risultanze istruttorie di cui al
comma 3, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la
sussistenza del reato di «manovre speculative su merci» di cui
all’articolo 501-bis codice penale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un
periodo pari a tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2

Misure in materia di accise

1. In considerazione degli effetti economici derivanti
dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le
aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come
carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburanti, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo
giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, nelle seguenti
misure:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per
1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77
euro per mille chilogrammi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 417,4 milioni di
euro per l’anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell’anno 2028, si
provvede ai sensi dell’articolo 5.
Art. 3

Misure in favore dell’autotrasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attivita’ di trasporto indicate all’articolo 24-ter,
comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e’ riconosciuto un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa
sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al
prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma
e’ concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2026
ed e’ attributo alle condizioni e con le modalita’ previste dal
decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si
applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i
criteri e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di
cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo
sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei
limiti di spesa previsto, nonche’ alla documentazione richiesta, alle
condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2026 si provvede ai sensi dell’articolo 5.
6. In considerazione dell’andamento delle sensibili oscillazioni
del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026,
l’aggiornamento di cui all’articolo 1, comma 250 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento
alla sola componente riferita al costo del gasolio.
Art. 4

Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese
ittiche

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal
perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della
benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, e’
riconosciuto alle imprese esercenti l’attivita’ di pesca, nel limite
di 10 milioni di euro per l’anno 2026, a parziale compensazione dei
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e
benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio
delle predette attivita’, un contributo straordinario, sotto forma di
credito d’imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per
l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e
maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture
d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2026. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita’
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare
riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di
credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa
previsti, nonche’ alla documentazione richiesta, alle condizioni di
revoca e all’effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai
relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell’agricoltura,
della sovranita’ alimentare e delle foreste.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 5.
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307
e’ incrementato di 15,5 milioni di euro per l’anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3 e 4, pari a
110 milioni di euro per l’anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l’anno
2027 e dall’articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l’anno
2026 e 6,1 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede:
a) quanto a 527,4 milioni di euro per l’anno 2026, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa di
ciascuno stato di previsione della spesa di cui all’Allegato 1;
b) quanto a 15,5 milioni di euro per l’anno 2027, mediante le
maggiori entrate rinvenienti dall’articolo 2;
c) quanto a 6,1 milioni di euro per l’anno 2028, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27
dicembre 2004, n. 307.
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Salamanca, addi’ 18 marzo 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro
dell’ambiente e della sicurezza
energetica

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Lollobrigida, Ministro
dell’agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: Nordio


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