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Scommesse: Corte di giustizia tributaria di Bari, annullati vari accertamenti Adm Ad agenzie senza concessione

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Di seguito da Agipro:

Le agenzie senza concessione Stanleybet sono state discriminate dalla normativa italiana e dunque non possono subire un trattamento fiscale riservato a chi svolge attività illecita di scommesse. E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia tributaria di Bari, annullando gli accertamenti fiscali a carico di alcuni centri collegati al bookmaker inglese: la Cgt ha ribadito la liceità dell’attività e affermato che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) ha applicato un trattamento fiscale discriminatorio ai titolari dei centri, affiliati a una società esclusa da diverse gare per le concessioni. Non solo: il giudice, come riporta agipronews, ha ribadito che l’imposta unica sulle scommesse dev’essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker inglese, con totale esonero per gli agenti – raggiunti da diversi accertamenti dell’Agenzia – a partire dall’anno 2016, e non sul triplo degli incassi.

Disapplicata dunque la norma italiana del 2014 posta alla base degli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Dogane, secondo cui la base imponibile per i punti senza concessione è il triplo della raccolta scommesse media realizzata dalle agenzie autorizzate, cui applicare una aliquota dell’8% più le conseguenti sanzioni. Una previsione definita “afflittiva, di natura sanzionatoria più che tributaria” dalla Cgt di Bari. Ancora una volta, spiega una nota di Daniela Agnello, legale dei ricorrenti, la Corte Tributaria ha confermato che la Stanleybet va assoggettata al medesimo trattamento fiscale previsto per i soggetti concessionari e regolarizzati, non rientrando tra gli operatori con attività illecita. “I Giudici tributari manifestano un orientamento che si pone in contrasto con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli: la modifica normativa si applica nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel settore, incluso Stanleybet. Un operatore già reiteratamente discriminato nell’accesso al mercato Italiano”.

Nel provvedimento, aggiunge il legale, è scritto che Stanleybet può essere qualificato come “soggetto sanato dalla giurisprudenza”, in ragione dell’accertata illegittimità della sua esclusione dai tre bandi di gara per l’aggiudicazione delle concessioni, avvenuta in violazione del diritto dell’Unione, nonché della conseguente legittimità (anche sotto il profilo penale) della prestazione dei servizi in regime transfrontaliero”. Con riferimento all’imposta pretesa dall’amministrazione, si legge nella sentenza che “Tale previsione diviene dunque essa stessa discriminatoria, in quanto assume, quale presupposto per un trattamento fiscale sfavorevole, un fatto … derivante dall’avere Stanleybet subito un trattamento già ripetutamente dichiarato discriminatorio a livello nazionale e comunitario”.




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