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Taranto: condotta discriminatoria nei confronti di una dipendente, sentenza nei confronti dell’Asl Primo grado

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Di seguito il comunicato:

Una sentenza destinata a far discutere nel panorama del pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, con la quale il giudice Maria Leone ha riconosciuto la natura discriminatoria della condotta tenuta dalla ASL Taranto nei confronti di una dipendente, penalizzata economicamente a causa del congedo di maternità.

La pronuncia, emessa il 5 marzo 2026, riguarda il caso di un’operatrice socio-sanitaria dell’azienda ionica la quale, dopo essere stata posta in interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza e aver successivamente fruito del congedo obbligatorio di maternità, si era vista attribuire una scheda di valutazione della performance che la dichiarava “non valutabile” per l’intero anno, in ragione dell’assenza dovuta alla maternità.

Una decisione amministrativa che, di fatto, aveva comportato l’esclusione dal premio di produttività, incidendo sulla retribuzione accessoria e sulle prospettive professionali della dipendente.

Assistita dall’avvocato Mario Soggia, la lavoratrice ha quindi promosso un ricorso ex art. 38 del Codice delle pari opportunità denunciando una discriminazione diretta di genere, sostenendo che l’azienda sanitaria avesse trasformato l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (la maternità) in un fattore penalizzante nella valutazione lavorativa.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, affermando che l’esclusione dal premio di produttività basata sull’assenza per congedo di maternità integra una discriminazione diretta di genere. Secondo la sentenza, infatti, il periodo di astensione obbligatoria non può tradursi in uno svantaggio economico o professionale per la lavoratrice, trattandosi di una condizione espressamente tutelata dall’ordinamento costituzionale e dalla normativa europea e nazionale in materia di pari opportunità.

Il giudice ha chiarito inoltre che, anche nei casi di assenza per l’intero anno dovuta alla maternità, il datore di lavoro è tenuto ad adottare criteri di valutazione neutrali, ricostruendo in via figurativa la prestazione lavorativa della dipendente. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto equo utilizzare il criterio della media delle valutazioni ottenute dalla lavoratrice nei tre anni precedenti, al fine di determinare il premio di produttività che avrebbe percepito se non fosse stata in congedo.

Il dispositivo

Con la sentenza il Tribunale ha:

  • accertato la natura discriminatoria della condotta della ASL Taranto;
  • ordinato la cessazione del comportamento illegittimo;
  • disposto l’erogazione del premio di produttività alla lavoratrice, calcolato sulla base della media dei punteggi ottenuti negli anni precedenti;

Un precedente significativo

La decisione assume particolare rilievo perché affronta il tema, ancora molto attuale, della discriminazione legata alla maternità nel lavoro pubblico, ribadendo che l’assenza per congedo obbligatorio non può essere utilizzata come parametro negativo nei sistemi di valutazione e nei meccanismi premiali. La sentenza porta la firma della dottoressa Maria Leone, magistrata del lavoro che da tempo si occupa e studia i fenomeni di discriminazione nei rapporti di lavoro.

Il contesto sindacale

La lavoratrice coinvolta nel procedimento è iscritta alla CISL Funzione Pubblica – Settore Sanità, organizzazione sindacale la cui dirigenza territoriale è affidata a Francesco Sardella, da anni impegnata nella tutela dei diritti e delle pari opportunità nel pubblico impiego sanitario.

Il commento della difesa

Secondo l’avvocato Mario Soggia, difensore della lavoratrice, “la sentenza riafferma un principio fondamentale: la maternità non può mai diventare un costo professionale per una lavoratrice. Il diritto alla genitorialità è un valore sociale che il sistema giuridico deve proteggere, non penalizzare”.


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