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Call center: codice appalti, “infondate le affermazioni di Lumino” Cisal comunicazioni Lecce contesta le dichiarazioni del responsabile Slc Cgil di Taranto

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Di seguito un comunicato diffuso da Francesco Rocco Antonaci, segretario Cisal comunicazioni Lecce:

In riferimento alle affermazioni fatte dal segretario generale della Slc Cgil Andrea Lumino ci corre il dovere di sottolineare che limitatamente alle sua affermazione “sospendere il codice degli appalti significa privare i lavoratori di un istituto fondamentale come la Clausola Sociale” risulta essere infondato e privo di consistenza. L’emendamento in questione chiede la sospensione, a titolo sperimentale, relativamente al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’art. 37 – comma 4, l’art. 59 – comma 1 quarto periodo, l’art. 77 – comma 3, l’art, 105 – comma 2 terzo periodo. Il Codice dei contratti non viene, dunque, integralmente sospeso tanto che nei commi successivi al primo si parla di modifiche all’articolato del Codice tra le quali quelle introdotte dai commi 3, 19, 20 e 23 mentre in tutti gli altri commi si definiscono norme temporalmente valide sino al 3 dicembre 2020.

L’art. 50 del Codice Appalti, (che prevede che “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.”) resta quindi indenne e operativo.
Entrando nello specifico e facendo il punto sulla questione call canter ricordiamo al segretario Lumino che è in vigore la legge 11 del 2016 art. 1 comma 10 e che la stessa non è oggetto di revisioni, modifiche o sospensioni

Ci corre l’obbligo di fare precisazioni in merito al fine di evitare che un problema occupazionale grave possa trasformarsi in una bagarre politica spostando l’attenzione su questioni inesistenti e strumentali utili a distorcere l’attenzione dell’opinione pubblica e dei lavoratori in particolare

Concordiamo con il segretario Lumino sulla gravità del problema. Non abbiamo tuttavia elementi che ci facciano dubitare delle precisazioni che Enel ha voluto inviare a mezzo stampa a Cisal Comunicazione laddove precisava “«In merito all’aggiudicazione della gara relativa al servizio telefonico dedicato ai clienti, Enel Energia informa che l’occupazione dei lavoratori impiegati da Call&Call è garantita – fanno sapere dall’azienda – attraverso l’applicazione della clausola di salvaguardia sociale, che prevede la riassunzione del personale dipendente utilizzato dal fornitore uscente, conservando condizioni economiche, mansioni e anzianità di servizio anche in caso di cambio appalto. Pertanto, tutti i lavoratori impiegati dall’impresa uscente continueranno a lavorare anche con la nuova società aggiudicataria”. Restiamo comunque in attesa che le aziende che si sono aggiudicate la gara accolgano l’invito ad aprire i tavoli nagoziali comunicando le condizioni e i piani industriali.

 

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