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Ex Ilva, garanzie su rifiuti speciali pericolosi: Consiglio di Stato, sospensiva per il ricorso dell’azienda L'impresa ricorre contro un provvedimento della Provincia di Taranto che non le ritiene sufficienti

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“Considerato che l’impugnato provvedimento costituisce l’epilogo di una vicenda
risalente nel tempo e relativa al mancato adeguamento delle garanzie finanziarie e
alla assenza di adeguata garanzia della continuità delle coperture finanziarie per i
rischi connessi alla gestione della discarica di rifiuti speciali interna e direttamente
gestita dalla ricorrente;
Considerato che l’importo in garanzia è stato ritenuto non congruente rispetto ai
dati dimensionali dei rifiuti trattati in discarica;
Considerato che le valutazioni dell’Amministrazione Provinciale di Taranto in
ordine alle suindicate criticità sono state condivise dal M.A.S.E. – Direzione
Generale Valutazioni Ambientali, nell’ambito di un giudizio di natura tecnicodiscrezionale, sindacabile dal G.A. solo nei limiti della macroscopica illogicità;
Considerato che l’impugnato provvedimento fa seguito a due precedenti e analoghe
diffide e al rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela avanzata dalla
ricorrente con nota prot. 221 dell’1/4/2026;
Considerato che i parametri di quantificazione degli importi a garanzia finanziaria
per i rischi connessi alla gestione della discarica, sulla base dei dati dimensionali
indicati nel parere in AIA n.436/25, sono stabiliti in via automatica e predeterminata sulla base della vigente normativa ex art. 195 comma 5bis del D.Lgs.
152/2006 e giusta Delibera applicativa dell’Amministrazione Provinciale di Taranto
N. 00318/2026 REG.RIC. n.113/2015;
Considerato che l’adeguamento alle soglie di garanzia costituisce preciso onere del
gestore, tenuto conto che lo stesso gestore ha richiesto – a suo rischio e sotto sua
responsabilità – di avvalersi di attività internalizzata di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, pericolosi e non;
Considerato che non appare rilevante il richiamo all’inciso contenuto
nell’impugnato provvedimento alla pag.3/4 secondo cui “allo stato non
sussisterebbe un pericolo immediato per la salute umana e per l’ambiente” in
ragione della generale garanzia prestata dal gestore, sia per la genericità del
riferimento, sia soprattutto perché in subjecta materia vige il principio di
precauzione, considerato che la copertura della garanzia finanziaria circa le
responsabilità per danni alla salute umana e all’ambiente connessi alla gestione
della discarica rientra nel novero delle misure di tutela preventiva;
Considerato infine che – ancorché nei limiti della sommaria cognizione propria
della presente fase cautelare monocratica – nel bilanciamento dei contrapposti
interessi appare prevalente l’interesse pubblico alla tutela della salute umana e
dell’ambiente;
Considerato infine che il paventato danno connesso alla sospensione dell’attività è
solo eventuale in quanto connesso alla perdurante violazione dell’obbligo di
adeguamento delle garanzie finanziarie e che pertanto tale danno può essere evitato
semplicemente ottemperando all’obbligo di adeguamento degli importi a garanzia;”

Ecco, considerato tutto ciò il presidente del Tar Puglia decretava di impugnare il ricorso di Acciaierie d’Italia avverso il provvedimento della Provincia di Taranto in tema di garanzie.

Il Consiglio di Stato, sul ricorso dell’impresa, ha dichiarato la sospensiva con discussione di merito fissata per il 16 settembre. La Provincia di Taranto è difesa dagli avvocati Giuseppe Chiarelli e Cesare Semeraro.

La questione è importante in particolare perché va a inserirsi anche nel recento decreto ex Ilva che costituiva proprio, in qualche modo, una sconfessione del provvedimento dell’amministrazione provincia di Taranto in tema di garanzie sulla gestione dei rifiuti speciali pericolosi.



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