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Servizio di psicologia di base e delle cure primarie: ricorso del governo avverso la legge pugliese Provvedimento del Consiglio dei ministri

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Di Nino Sangerardi:

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, si oppone innanzi alla Corte Costituzionale alla Legge pugliese n.21 del 7 luglio 2020 : istituzione del servizio di Psicologia di base e delle cure primarie.
Chiede,tramite l’Avvocatura dello Stato, di dichiarare costituzionalmente illegittimo l’articolo n.2 perché in contrasto con art. 117 secondo comma della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, e con il terzo comma dello stesso articolo costituzionale in quanto eccede le competenze regionali e invade quelle statali riguardo le disposizioni della Finanza pubblica.
Nel merito i legali dello Stato,Emanuele Feola e Enrico De Giovanni, rilevano che l’art. n.2 comma 3 disciplina l’organizzazione del servizio Psicologia prevedendo il suo inserimento nel distretto socio sanitario per attività di assistenza primaria territoriale,al fine di garantire l’efficiente organizzazione del servizio di base e cure primarie l’art.2 comma 3 stabilisce che “dalla data di entrata in vigore della presente Legge il piano triennale di fabbisogni del personale delle Asl deve prevedere il dirigente psicologico per la programmazione e valutazione delle nuove attività nell’ambito del personale a tempo determinato”.
Ebbene tale previsione nel contemplare l’assunzione a tempo determinato del dirigente psicologo al di fuori delle condizioni stabilite dall’art. 36 del Decreto Legge n.165/2001,vìola l’art.117 comma 2 della Costituzione che attribuisce solo e esclusivamente allo Stato la competenza legislativa in “ordinamento civile”.
Di più, come chiarito dalla Corte Costituzionale la potestà delle Regioni incontra limiti di carattere “trasversale” tra i quali si annovera,sin dalla nota sentenza n.7 del 1956, la disciplina dei rapporti di diritto privato.
Secondo il costante orientamento della Corte a seguito della privatizzazione del vincolo di pubblico impiego il regolamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione attiene al diritto privato(sentenza n.211/2014).
Tra l’altro il legislatore statale ha condizionato la fine dei contratti di lavoro a tempo determinato, da parte delle amministrazioni pubbliche, alla sussistenza di comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. Invece la Legge della Regione Puglia programma che l’assunzione del dirigente psicologo avvenga a tempo determinato prescindendo dall’effettiva fondatezza di necessità temporanee o eccezionali.
E invero dall’esame del contesto normativo in cui si colloca il disposto di Legge impugnato “…si evince piuttosto che l’assunzione di dirigenti psicologi è preordinata al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali di carattere ordinario e permanente”.
Per concludere, la Legge regionale si pone in lampante contraddizione con l’obiettivo del rientro dell’equilibrio economico e finanziario perseguito dall’Accordo del 29 novembre 2010 e con il Piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale.
Quindi presidente del Consiglio dei Ministri e avvocati dello Stato invitano i Giudici ad attestare la non legittimità della norma ratificata dal Consiglio regionale della Puglia.




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