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Elezioni comunali di Martina Franca: Bello “torna” consigliere Gruppo Forza Italia, scalzata Antonella Scialpi. Sentenza del Consiglio di Stato

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Di seguito il testo della sentenza del Consiglio di Stato:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8285 del 2017, proposto da: Mauro Bello, rappresentato e difeso dall’avvocato Donato Antonio Muschio Schiavone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cinzia Passero in Roma, via Pinturicchio n. 23; contro Comune di Martina Franca e Ufficio Centrale Comune di Martina Franca Provincia di Taranto, non costituiti in giudizio; Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo Taranto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui legalmente domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti di Antonella Scialpi, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Anna Ponzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18; per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE – SEZIONE I n. 01668/2017, resa tra le parti Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto e di Antonella Scialpi; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Donato Antonio Muschio Schiavone, Daniela Anna Ponzo e l’Avvocato dello Stato Wally Ferrante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

E’ stato impugnato, mediante il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale di Martina Franca (TA), formato all’esito della competizione elettorale svoltasi nei giorni 11 e 25 giugno 2017 (rispettivamente: primo turno e turno di ballottaggio), nella parte in cui risultava proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il sig. Bello Mauro, candidato nella lista n. 4 “Movimento Pino Pulito per Martina”, con una cifra individuale pari a 3.285, in luogo della sig.ra Scialpi Antonella, candidata nella lista n. 7 “Forza Italia”, con una cifra individuale di 3.328: entrambe le liste, va precisato, erano collegate al candidato Sindaco “Pulito Giuseppe detto Pino”, non eletto al primo turno né ammesso a quello di ballottaggio, e non si aggregavano al turno di ballottaggio con alcuno dei due candidati ammessi ad esso, ovvero i sig.ri Ancona e Pizzigallo. Il T.A.R., dopo aver respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal controinteressato, ha accolto la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente e proceduto alla correzione del risultato elettorale nei sensi da essa auspicati. Il giudice di primo grado ha in particolare rilevato che, assegnando i tre seggi disponibili per la coalizione formata dalle 4 liste facenti capo al candidato Sindaco Giuseppe Pulito (dovendo detrarsi, dai 4 seggi complessivamente spettanti, quello da attribuire a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 74, comma 11, d.lvo n. 267/2000) sulla base della cifra elettorale di ciascuna delle liste collegate (ergo, dei rispettivi quozienti), per poi assegnare quelli di pertinenza di ciascuna lista collegata, in tal modo determinati, sulla base della cifra individuale dei candidati consiglieri ad essa appartenenti, l’Ufficio Elettorale era incorso in “errore metodologico, consistente nell’individuare i seggi sulla base della cifra elettorale, e non invece, della cifra individuale”: ciò in quanto “quello dei quozienti più alti è un criterio di carattere generale, che non contempla invece il caso in cui si debba operare la c.d. prededuzione in favore del candidato sindaco non eletto”. Pertanto, acclarato che la ricorrente Antonella Scialpi, appartenente alla lista Forza Italia, aveva conseguito una cifra individuale più alta (pari a 3.328) del candidato per la lista “Movimento Pino Pulito” Mauro Bello (3.285), ha corretto il risultato elettorale nel senso dell’attribuzione alla prima del terzo (ed ultimo) seggio, già assegnato al secondo. Quest’ultimo ha quindi impugnato la sentenza, reiterando le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo formulate in primo grado (e respinte dal T.A.R.) e deducendone, nel merito, l’erroneità. L’appellata Scialpi Antonella si oppone all’accoglimento dell’appello, eccependone anche l’inammissibilità, sulla scorta della dedotta genericità dei motivi di appello. Tanto premesso, all’esito dell’udienza di discussione, l’appello è stato trattenuto dal collegio per la decisione di merito. DIRITTO L’appellante sig. Mauro Bello si è candidato alle elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Martina Franca (TA), svoltesi nei giorni 11 e 25 giugno 2017, nell’ambito della lista “Movimento Pino Pulito”, facente parte di una coalizione di complessive 4 liste collegate al candidato Sindaco Giuseppe Pulito detto Pino. Le elezioni, che si sono articolate nel primo turno e nel turno di ballottaggio, hanno visto l’affermazione quale Sindaco del candidato sig. Francesco Ancona, mentre il candidato alla carica di Sindaco sig. Giuseppe Pulito non è stato ammesso al turno di ballottaggio né le liste della relativa coalizione (tra cui quelle di appartenenza dell’appellante e della controinteressata) hanno effettuato alcun apparentamento con i candidati ad esso ammessi. L’Ufficio Elettorale, determinato in 4 il numero dei seggi spettanti alla coalizione delle liste collegate al candidato Sindaco Giuseppe Pulito ed in 3 il numero di quelli disponibili per i candidati consiglieri, dovendo essere detratto quello spettante al candidato Sindaco non eletto, ha operato la ripartizione degli stessi tra le liste della coalizione sulla base della rispettiva cifra elettorale, ai sensi dell’art. 73, comma 9,
d.lvo n. 267/2000 (ovvero dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista collegata, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, per 1, 2, 3, 4, …, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste, determinando in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista): quindi, attribuiti due seggi alla lista “Movimento per Pino Pulito”, titolare dei due quozienti più alti (rispettivamente: 2.970 e 1.485), e il restante seggio alla lista “Forza Italia”, titolare del terzo quoziente più alto (2.850), ha assegnato i due seggi della lista “Movimento per Pino Pulito”, rispettivamente, ai candidati sig.ri Pasqua D’Ignazio e Mauro Bello, ed il terzo seggio, spettante alla lista “Forza Italia”, al candidato sig. Giacomo Conserva. Tale modus procedendi è stato ritenuto dal T.A.R. difforme dal relativo paradigma normativo, il quale privilegerebbe, almeno nell’ipotesi in cui occorra procedere alla “prededuzione” del seggio spettante al candidato Sindaco non eletto, quale criterio di assegnazione dei seggi, quello incentrato sulla cifra individuale dei candidati consiglieri, a discapito di quello correlato alla cifra elettorale delle liste: pertanto, avendo l’originaria ricorrente conseguito una cifra individuale più elevata di quella ottenuta dall’originario controinteressato, ha dichiarato la spettanza alla prima del terzo seggio, correggendo negli stessi termini il risultato elettorale. Tanto premesso, deve in primo luogo esaminarsi l’eccezione di inammissibilità dell’appello articolata dalla controinteressata, sulla scorta del fatto che “il secondo motivo di appello, da pag. 13 a pag 28, reca un unico solo generico motivo: , laddove, le pur richieste (art. 101, comma 1, cod. proc. amm.), sono tutte inserite sotto detta unica rubrica, in modo generico e senza alcuna distinzione” e senza sviluppare “una critica sufficientemente articolata alle argomentazioni poste a base delle singole statuizioni reiettive”. L’eccezione non è meritevole di accoglimento. L’atto di appello si propone infatti di contestare, in termini sufficientemente precisi, il ragionamento logico-giuridico esposto nella motivazione della sentenza appellata, esplicitando le ragioni per le quali non può essere condivisa la tesi interpretativa, sulla quale si fonda la statuizione di accoglimento impugnata, secondo la quale l’assegnazione dei seggi andrebbe effettuata sulla scorta della cifra individuale dei candidati. Nel merito, e prescindendo dalle censure intese a ribadire i dedotti profili di inammissibilità del ricorso di primo grado ritenuti insussistenti dal T.A.R., l’appello è meritevole di accoglimento. La disciplina del procedimento per l’elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, contenuta nell’art. 73 d.lvo n. 267/2000, è composta dalle seguenti disposizioni, destinate a regolare le distinte fasi in cui si articola l’assegnazione dei seggi:- in primo luogo, ai sensi del comma 8, occorre procedere alla assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco: a tal fine, prescrive il legislatore, “si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, …. sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria”;- quindi, ai sensi del comma 9, si procede alla determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna delle liste collegate: a tale scopo, recita la norma, “la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ….. sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista”;- di seguito, ai sensi del comma 11, occorre procedere alla proclamazione, quale consigliere eletto, del candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto, collegato a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. Nell’ambito del medesimo comma, è previsto che, “in caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate”;- infine, ai sensi del comma 12, occorre procedere alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale (diversi dai candidati alla carica di Sindaco non eletti): a tal fine, dispone il legislatore, “sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista”. Ebbene, risulta evidente, sulla scorta della precisa sequenza procedimentale che le norme citate sono dirette a disciplinare, che la cifra elettorale di lista (la quale, ai sensi del comma 5, “è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune”) è destinata a presidiare la fase della assegnazione dei seggi a ciascuna lista appartenente al gruppo delle liste collegate, mentre la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale (la quale, ai sensi del comma 6, “è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza”), attiene propriamente alla fase della proclamazione degli eletti. Lo schema descritto non è suscettibile di subire variazioni allorquando occorra procedere alla cd. prededuzione, ovvero alla sottrazione, dal numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste collegate, del seggio spettante al candidato Sindaco non eletto, afferendo essa alla fase procedimentale della assegnazione a ciascuna delle liste collegate dei seggi complessivamente spettanti al gruppo di liste collegate: assegnazione che presuppone appunto la sottrazione del seggio destinato al candidato Sindaco non eletto. In altri termini, la fase procedimentale dedicata alla proclamazione degli eletti, sulla scorta del criterio della cifra individuale di ciascun candidato consigliere, non si sovrappone, nell’ipotesi in cui occorra procedere alla cd. prededuzione, a quella, preliminare, destinata a sfociare nell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista collegata, sulla base del criterio della cifra elettorale di lista. Né l’incipit del comma 12 (secondo cui “compiute le operazioni di cui al comma 11” – e cioè operata la c.d. prededuzione in favore del candidato sindaco non eletto – “sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali”) è idoneo a legittimare uno speciale modus procedendi nell’assegnazione dei seggi che, obliterando il passaggio intermedio della distribuzione dei seggi tra le singole liste collegate, faccia esclusivo riferimento al risultato elettorale, sub specie di cifra individuale, dei candidati, a prescindere dalla cifra elettorale conseguita dalla lista di appartenenza: esso implica solo che, nell’ipotesi di liste collegate ad un candidato Sindaco non eletto, la proclamazione quale consigliere di quest’ultimo deve precedere quella dei candidati consiglieri. L’univoca chiarezza del disposto normativo consente di fare a meno del ricorso, comunque meramente interpretativo, alle Istruzioni ministeriali per l’Ufficio Centrale, menzionate a più riprese dalla parte appellata. Irrilevante, poi, al fine di comprovare la spettanza alla appellata del seggio oggetto di contesa, è il fatto, dedotto dalla parte appellata, che l’Ufficio elettorale, nell’operare la cd. prededuzione, in luogo di detrarre il seggio spettante al candidato Sindaco non eletto “dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate”, come previsto dall’art. 73, comma 11, d.lvo n. 267/2000, l’ha imputato al quoziente più basso conseguito dalla lista Forza Italia, cui appartiene l’odierna controinteressata. Deve infatti considerarsi che siffatto modus operandi non ha inciso sulla posizione della candidata sig.ra Scialpi Antonella, in quanto, sia che il seggio da prededurre venisse imputato al numero di seggi complessivamente spettanti alla coalizione di liste collegate al candidato Sindaco sig. Giuseppe Pulito (con la conseguente riduzione a 3 dei seggi spettanti ai candidati consiglieri), sia che fosse posto a carico della lista Forza Italia (neutralizzando quindi, ai fini della elezione dei candidati consiglieri, il quoziente più basso determinato in sede di divisione della cifra elettorale, ai sensi del comma 9, astrattamente spettante alla candidata sig.ra Scialpi Antonella), il risultato sostanziale, dal punto di vista della posizione della medesima controinteressata, non sarebbe cambiato. Consegue, dai rilievi svolti, che l’Ufficio Elettorale ha correttamente proclamato consigliere l’appellante sig. Mauro Bello, in virtù della cifra individuale da lui conseguita nell’ambito della lista di appartenenza (“Movimento per Pino Pulito”) e beneficiario, in quanto tale, del terzo seggio attribuito, altrettanto correttamente, alla lista medesima, in forza della cifra elettorale da essa ottenuta. L’appello, in conclusione, deve essere accolto, con la conseguente reiezione del ricorso di primo grado e la conferma del risultato elettorale consacrato nel provvedimento impugnato, mentre sussistono giuste ragioni, in considerazione della originalità dell’oggetto della controversia, per statuire la compensazione delle spese sostenute dalle parti relativamente ai due gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e respinge per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado. Spese compensate. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di cui all’art. 130, comma 8, c.p.a.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

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