Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Il Consiglio regionale ha approvato la legge “Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49” (disegno di legge n. 76 del 19 maggio 2026).
La legge parte approvata oggi pone tra i suoi principali obiettivi la fruizione turistica corretta del territorio di tutti i Comuni pugliesi. Il secondo è proteggere il tessuto sociale dei centri abitati. Il terzo è garantire che resti disponibile un numero sufficiente di alloggi in affitto a lungo termine, a prezzi accessibili.
La norma regionale dà la possibilità ai comuni a più alta densità turistica, (ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 182, comma 2 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, di individuare con proprio regolamento zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento delle attività di locazione turistica esercitate in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.
Nello specifico i Comuni interessati, nell’elaborazione del proprio regolamento, dovranno tener conto del rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione turistica e la popolazione residente; della distribuzione e della capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere; delle caratteristiche del tessuto urbano; della necessità di garantire che il servizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi; di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni turistiche sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi.
Determinate queste condizioni di base, i Comuni potranno definire quindi, specifici criteri per limitare in determinate zone omogenee, lo svolgimento dell’attività di locazione turistica sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale; individuare uno specifico rapporto che deve sussistere fra superficie dell’immobile e numero di ospiti ammessi; definire i requisiti e gli standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione turistica devono possedere con riferimento, in particolare, all’accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività.
Inoltre, i Comuni, nell’ambito del regolamento, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un’attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dalla norma tenendo conto delle unità immobiliari già utilizzate per locazioni turistiche in conformità alla normativa vigente.
Per “locazioni turistiche” la legge intende gli affitti di singoli appartamenti residenziali, sia quelli destinati solo a un uso turistico sia le cosiddette locazioni brevi.
La disciplina regionale avrà valore sia per chi è titolare di locazioni turistiche o brevi in modalità imprenditoriale sia non imprenditoriale, ma esclude chi affitta la propria residenza principale. La scelta si ispira alla proposta di Regolamento europeo noto come Affordable Housing Act, che sostiene un trattamento differenziato per gli affitti nella residenza principale dell’host. In Puglia, secondo i dati ARET Pugliapromozione di settembre 2026, l’87,13% delle locazioni turistiche e l’85,38% dei posti letto sono gestiti in forma non imprenditoriale. Coloro i quali affittano la casa in cui vivono, spesso per integrare il reddito, non saranno toccati dai limiti comunali.
Il presidente Decaro è intervenuto in aula prima della votazione: “Questa legge risponde a alle tante voci che ci stanno chiedendo di garantire loro la possibilità di costruirsi un futuro nella nostra terra: gli studenti fuori sede, le giovani coppie, chi sta pensando di mettere su famiglia, ascoltiamo chi una famiglia già ce l’ha e vive in una casa in affitto per cui gli viene recapitato un avviso di sfratto. Proviamo ad ascoltare chi vive nei nostri centri storici. Le persone più anziane che sono spesso l’identità e la riconoscibilità di quei luoghi, e in tanti casi sono quel valore aggiunto che rende la nostra regione unica, anche nella sua capacità di attrattività turistica. La legge approvata non è contro qualcuno o qualcosa.
Non è contro lo sviluppo turistico che anzi dobbiamo continuare ad alimentare. Non è contro chi fa impresa turistica che anzi colgo l’occasione per ringraziare. Senza gli operatori turistici la nostra regione non avrebbe raggiunto i risultati di crescita e sviluppo di cui tutti oggi siamo orgogliosi. Il turismo è una leva importante e strategica per la Puglia che dobbiamo continuare a sostenere. E lo faremo. Lo faremo con gli operatori, con le associazioni di categoria, con i Comuni e con i cittadini. Il turismo non può e non deve diventare un nemico delle comunità locali.
Perché quando il turismo diventa nemico delle comunità si genera quel fenomeno di overtourism che crea un cortocircuito che mette in crisi il tessuto sociale di quella comunità – prosegue il presidente Decaro -. Noi invece dobbiamo lavorare per lo sviluppo di un turismo che mette al centro non soltanto chi viene a visitare la nostra regione straordinaria ma anche chi la abita.
Ed è questo il senso di questa legge. È una legge per i pugliesi che ci chiedono di garantire il loro diritto all’abitare. Il loro diritto di poter accedere a una casa.
Con questa legge non stiamo punendo nessuno, non stiamo limitando il mercato, anzi, lo stiamo espandendo. Stiamo dicendo agli operatori: andiamo oltre i luoghi già visti e conosciuti. Facciamo scoprire a chi non ci conosce, nuovi territori, nuovi borghi, nuove città e comuni di Puglia. Questa legge dà ai soli sindaci dei comuni ad alta intensità turistica, 34 su 256 comuni pugliesi, più i comuni capoluogo, la possibilità di fissare delle regole. Ognuno secondo il proprio tessuto urbano, la propria idea di sviluppo e di comunità. Non siamo noi a decidere dove e quando ma proviamo a dare ai sindaci gli strumenti per tutelare la propria comunità soprattutto per quelle fasce di popolazione più fragile”.
“Oggi la casa non è più un diritto, ma è diventata un privilegio. È necessario ristabilire un equilibrio tra il mercato e la rendita. L’Europa ci conferma che l’indirizzo della regolamentazione del mercato, rispettando la proprietà privata, è la strada giusta – commenta l’assessora regionale alle Politiche abitative Leuzzi -. Ancora di più ce la confermano le piazze che chiedono un intervento pubblico. Intervenire con una legge che dà la possibilità agli enti locali di regolamentare il fenomeno degli ‘affitti brevi’, preservandolorulo nei casi in cui sia un’integrazione al reddito, come evidenzia il regolamento europeo e la nuova formulazione della legge, significa darci delle regole e una visione condivisa su come concepiamo il turismo e come vogliamo le città. Abbiamo scelto di preservare il diritto dei pugliesi di essere cittadini dei propri quartieri, dai quali sono oggi esclusi a causa dei prezzi inaccessibili degli affitti e delle vendite. Questa legge è un atto di responsabilità ed è un ulteriore pezzo che si aggiunge e supporta le politiche abitative che stiamo portando avanti”.
Nel testo della legge regionale approvata inoltre, si specificano modalità e procedure per avvio attività: chi opera in forma imprenditoriale, direttamente o tramite un intermediario, deve presentare una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Chi opera in forma non imprenditoriale deve presentare una CIA (comunicazione di inizio attività). In entrambi i casi la pratica va inviata solo online allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune dove si trova l’immobile. Se l’attività è svolta da una società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
Il contenuto delle due pratiche è simile. Attestano il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia e l’agibilità dell’immobile, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia edilizia e igienico-sanitaria. Indicano inoltre la capacità ricettiva, l’accessibilità dell’alloggio e le informazioni sull’attività di locazione. La CIA indica anche l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio.
Ogni variazione e ogni sospensione dell’attività dovranno essere comunicate al SUAP entro quindici giorni. La cessazione va comunicata entro trenta giorni. Nel caso di attività imprenditoriale le variazioni si fanno con una nuova SCIA, mentre le sospensioni sarà sufficiente una semplice comunicazione. Sospensione e cessazione saranno segnalate negli stessi termini anche a Pugliapromozione, attraverso il sistema regionale DMS (Digital Management System).
Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche e Codice identificativo regionale
Ferma restando la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ai soli fini informativi, statistici e di monitoraggio dell’offerta turistica in ambito regionale è confermata la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR) a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma. La Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche opera in regime di interoperabilità con la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).
Di seguito l’elenco dei Comuni classificati ad alta intensità turistica:
Isole Tremiti, Mattinata, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Vieste, Alberobello, Bari, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare, Castellaneta, Pulsano, Carovigno, Cellino San Marco, Fasano, Ostuni, Cannole, Castrignano del Capo, Gallipoli, Lecce, Melendugno, Morciano di Leuca, Ortelle, Otranto, Patù, Salve, Santa Cesarea Terme, Ugento, Vernole, Zollino, Castro, Porto Cesareo.
Si aggiungono i capoluoghi di provincia Foggia, Barletta, Andria, Trani, Taranto, Brindisi.
Link video:
https://rpu.gl/oUL1wConsiglio regionale approva la nuova legge sulle locazioni turistiche o brevi
Decaro: “Legge che permetterà ai sindaci di tutelare popolazione più fragile. Nuove opportunità turistiche si creeranno nei luoghi meno conosciuti”
Il Consiglio regionale ha approvato la legge “Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49” (disegno di legge n. 76 del 19 maggio 2026).
La legge parte approvata oggi pone tra i suoi principali obiettivi la fruizione turistica corretta del territorio di tutti i Comuni pugliesi. Il secondo è proteggere il tessuto sociale dei centri abitati. Il terzo è garantire che resti disponibile un numero sufficiente di alloggi in affitto a lungo termine, a prezzi accessibili.
La norma regionale dà la possibilità ai comuni a più alta densità turistica, (ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 182, comma 2 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, di individuare con proprio regolamento zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento delle attività di locazione turistica esercitate in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.
Nello specifico i Comuni interessati, nell’elaborazione del proprio regolamento, dovranno tener conto del rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione turistica e la popolazione residente; della distribuzione e della capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere; delle caratteristiche del tessuto urbano; della necessità di garantire che il servizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi; di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni turistiche sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi.
Determinate queste condizioni di base, i Comuni potranno definire quindi, specifici criteri per limitare in determinate zone omogenee, lo svolgimento dell’attività di locazione turistica sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale; individuare uno specifico rapporto che deve sussistere fra superficie dell’immobile e numero di ospiti ammessi; definire i requisiti e gli standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione turistica devono possedere con riferimento, in particolare, all’accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività.
Inoltre, i Comuni, nell’ambito del regolamento, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un’attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dalla norma tenendo conto delle unità immobiliari già utilizzate per locazioni turistiche in conformità alla normativa vigente.
Per “locazioni turistiche” la legge intende gli affitti di singoli appartamenti residenziali, sia quelli destinati solo a un uso turistico sia le cosiddette locazioni brevi.
La disciplina regionale avrà valore sia per chi è titolare di locazioni turistiche o brevi in modalità imprenditoriale sia non imprenditoriale, ma esclude chi affitta la propria residenza principale. La scelta si ispira alla proposta di Regolamento europeo noto come Affordable Housing Act, che sostiene un trattamento differenziato per gli affitti nella residenza principale dell’host. In Puglia, secondo i dati ARET Pugliapromozione di settembre 2026, l’87,13% delle locazioni turistiche e l’85,38% dei posti letto sono gestiti in forma non imprenditoriale. Coloro i quali affittano la casa in cui vivono, spesso per integrare il reddito, non saranno toccati dai limiti comunali.
Il presidente Decaro è intervenuto in aula prima della votazione: “Questa legge risponde a alle tante voci che ci stanno chiedendo di garantire loro la possibilità di costruirsi un futuro nella nostra terra: gli studenti fuori sede, le giovani coppie, chi sta pensando di mettere su famiglia, ascoltiamo chi una famiglia già ce l’ha e vive in una casa in affitto per cui gli viene recapitato un avviso di sfratto. Proviamo ad ascoltare chi vive nei nostri centri storici. Le persone più anziane che sono spesso l’identità e la riconoscibilità di quei luoghi, e in tanti casi sono quel valore aggiunto che rende la nostra regione unica, anche nella sua capacità di attrattività turistica. La legge approvata non è contro qualcuno o qualcosa.
Non è contro lo sviluppo turistico che anzi dobbiamo continuare ad alimentare. Non è contro chi fa impresa turistica che anzi colgo l’occasione per ringraziare. Senza gli operatori turistici la nostra regione non avrebbe raggiunto i risultati di crescita e sviluppo di cui tutti oggi siamo orgogliosi. Il turismo è una leva importante e strategica per la Puglia che dobbiamo continuare a sostenere. E lo faremo. Lo faremo con gli operatori, con le associazioni di categoria, con i Comuni e con i cittadini. Il turismo non può e non deve diventare un nemico delle comunità locali.
Perché quando il turismo diventa nemico delle comunità si genera quel fenomeno di overtourism che crea un cortocircuito che mette in crisi il tessuto sociale di quella comunità – prosegue il presidente Decaro -. Noi invece dobbiamo lavorare per lo sviluppo di un turismo che mette al centro non soltanto chi viene a visitare la nostra regione straordinaria ma anche chi la abita.
Ed è questo il senso di questa legge. È una legge per i pugliesi che ci chiedono di garantire il loro diritto all’abitare. Il loro diritto di poter accedere a una casa.
Con questa legge non stiamo punendo nessuno, non stiamo limitando il mercato, anzi, lo stiamo espandendo. Stiamo dicendo agli operatori: andiamo oltre i luoghi già visti e conosciuti. Facciamo scoprire a chi non ci conosce, nuovi territori, nuovi borghi, nuove città e comuni di Puglia. Questa legge dà ai soli sindaci dei comuni ad alta intensità turistica, 34 su 256 comuni pugliesi, più i comuni capoluogo, la possibilità di fissare delle regole. Ognuno secondo il proprio tessuto urbano, la propria idea di sviluppo e di comunità. Non siamo noi a decidere dove e quando ma proviamo a dare ai sindaci gli strumenti per tutelare la propria comunità soprattutto per quelle fasce di popolazione più fragile”.
“Oggi la casa non è più un diritto, ma è diventata un privilegio. È necessario ristabilire un equilibrio tra il mercato e la rendita. L’Europa ci conferma che l’indirizzo della regolamentazione del mercato, rispettando la proprietà privata, è la strada giusta – commenta l’assessora regionale alle Politiche abitative Leuzzi -. Ancora di più ce la confermano le piazze che chiedono un intervento pubblico. Intervenire con una legge che dà la possibilità agli enti locali di regolamentare il fenomeno degli ‘affitti brevi’, preservandolorulo nei casi in cui sia un’integrazione al reddito, come evidenzia il regolamento europeo e la nuova formulazione della legge, significa darci delle regole e una visione condivisa su come concepiamo il turismo e come vogliamo le città. Abbiamo scelto di preservare il diritto dei pugliesi di essere cittadini dei propri quartieri, dai quali sono oggi esclusi a causa dei prezzi inaccessibili degli affitti e delle vendite. Questa legge è un atto di responsabilità ed è un ulteriore pezzo che si aggiunge e supporta le politiche abitative che stiamo portando avanti”.
Nel testo della legge regionale approvata inoltre, si specificano modalità e procedure per avvio attività: chi opera in forma imprenditoriale, direttamente o tramite un intermediario, deve presentare una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Chi opera in forma non imprenditoriale deve presentare una CIA (comunicazione di inizio attività). In entrambi i casi la pratica va inviata solo online allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune dove si trova l’immobile. Se l’attività è svolta da una società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
Il contenuto delle due pratiche è simile. Attestano il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia e l’agibilità dell’immobile, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia edilizia e igienico-sanitaria. Indicano inoltre la capacità ricettiva, l’accessibilità dell’alloggio e le informazioni sull’attività di locazione. La CIA indica anche l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio.
Ogni variazione e ogni sospensione dell’attività dovranno essere comunicate al SUAP entro quindici giorni. La cessazione va comunicata entro trenta giorni. Nel caso di attività imprenditoriale le variazioni si fanno con una nuova SCIA, mentre le sospensioni sarà sufficiente una semplice comunicazione. Sospensione e cessazione saranno segnalate negli stessi termini anche a Pugliapromozione, attraverso il sistema regionale DMS (Digital Management System).
Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche e Codice identificativo regionale
Ferma restando la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ai soli fini informativi, statistici e di monitoraggio dell’offerta turistica in ambito regionale è confermata la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR) a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma. La Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche opera in regime di interoperabilità con la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).
Di seguito l’elenco dei Comuni classificati ad alta intensità turistica:
Isole Tremiti, Mattinata, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Vieste, Alberobello, Bari, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare, Castellaneta, Pulsano, Carovigno, Cellino San Marco, Fasano, Ostuni, Cannole, Castrignano del Capo, Gallipoli, Lecce, Melendugno, Morciano di Leuca, Ortelle, Otranto, Patù, Salve, Santa Cesarea Terme, Ugento, Vernole, Zollino, Castro, Porto Cesareo.
Si aggiungono i capoluoghi di provincia Foggia, Barletta, Andria, Trani, Taranto, Brindisi.








