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“Il fideiussiore non paga se il contratto è redatto sul modulo fornito dall’Abi” Ceglie Messapica, avvocato Codacons: le pronunce dopo la sentrnza di Cassazione del 2017

sentenza 1

Dall’avvocato Vincenzo Vitale, Codacons di Ceglie Messapica:

Le banche rischiano di non recuperare i loro crediti, nonostante la garanzie personali richieste alle imprese per gli affidamenti concessi in conto corrente.
Generalmente, le Banche provvedevano a predisporre i contratti di fideiussione sulla base dei moduli predisposti dalla loro associazione di categoria, l’ABI, che si sono rilevati contenenti clausole contrarie a norme imperative
Sulla questione si pronunciava Cass. civ. Sez. I Ord., 12/12/2017 n. 29810 rilevando che le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) redatte su modulo uniforme ABI violano il divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall’art.2 L.287/1990 (c.d. Legge Antitrust).
Tale pronuncia era stata interpretata nel senso che le fideiussione erano nulle se il contratto presentava le seguenti clausole:
«il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;
«qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»;
«i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato»).
Di recente la giurisprudenza di merito ha invece precisato che la nullità di cui è affetta il contratto di fideiussione redatto sul modulo fornito dall’ABI “è solo parziale” (sent. del Tribunale di Padova, 29 gennaio 2019) cioè relativa alla nullità delle singole clausole.
Nello stesso senso anche Corte d’Appello Brescia Sez. I, Sent., 29-01-2019 che, in parte motiva, ha rilevato solo la possibile nullità “parziale riferita alle sole clausole conformi al predetto schema ABI”.
Se, dunque, la banca si è avvalsa della facoltà contemplate nelle suindicate clausole, la loro invalidità assume rilevanza al fine di precludere alla banca di richiedere il pagamento al fideiussore.
In altre parole il fideiussore, invocando la suddetta nullità, potrà opporsi ad ingiunzioni di pagamento oltre a richiedere, eventualmente, il risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione in Centrale rischi.
La domanda di accertamento della nullità della fideiussione e/o delle relative clausole è di competenza della Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale. Pur tuttavia, è stato ritenuto da diverse decisioni di merito che l’eccezione può essere esaminata anche dal giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo se tesa a paralizzare la pretesa creditoria della banca.




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