Di seguito un comunicato diffuso da Cosimo Borraccino, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia:
Con Decreto del 9 marzo 2020 (GU 62 del 09.03.2020), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il predetto DPCM ha esteso l’applicazione delle misure di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 (GU 59 dell’08.03.2020) all’intero territorio nazionale e ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio sottoscritto l’11 marzo 2020 (GU ___ del 12.03.2020) e recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, entrambi i precedenti provvedimenti cessano di produrre effetti ove incompatibili con il nuovo DPCM.
In particolare il nuovo provvedimento è efficace fino al 25 marzo 2020 e, con riferimento al settore del commercio, stabilisce la sospensione delle seguenti attività:
Attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM 11.03.2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 al DPCM 11.03.2020.
Si rammenta che, per espressa previsione dei precedenti decreti, il gestore dell’attività non soggetta a sospensione ha, in ogni caso, l’onere di garantire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le predette strutture dovranno rimanere chiuse