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Da oggi il super green pass Fino al 15 gennaio 2022

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Di Martino Abbracciavento:

Da oggi fino al 15 gennaio 2022 è in vigore il super Green pass, per i no-vax niente ristoranti, stadi o teatri.

Misure di contrasto al corona virus. A partire da oggi il Green pass si sdoppia: c’è quello rafforzato ovvero il super Green pass, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e quello base rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (con validità per 72 ore) o antigenico (con validità per 48 ore).

Da oggi obbligo del Green pass base, per entrare in metropolitana, salire sugli autobus e prendere treni regionali rispetto ai soli viaggi su mezzi di lunga percorrenza (aerei, navi, treni Intercity e Alta Velocità, corriere funivie, cabinovie, impianti sciistici). Esonerati dal possesso del Green pass base i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Il super Green pass viene adottato anche in zona bianca, in particolare per bar e ristoranti al chiuso, impianti sportivi, spettacoli, feste, discoteche e cerimonie pubbliche, per recarsi al lavoro invece sarà sufficiente il tampone.
L’obbligo di super Green pass non riguarda l’ingresso in hotel né la consumazione dei pasti in albergo. Per gli ospiti in hotel è sufficiente avere il Green pass base.
Resta l’obbligo di tenere le mascherine al chiuso, anche se in molte città sta tornando l’obbligo di mascherina anche all’aperto per il periodo di Natale.

In caso di passaggio in zona arancione, alle attività potranno accedere i soli possessori del super Green pass.

Per chi pratica attività sportive all’aperto o al chiuso, il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato le linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive e le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, aggiornate al recente decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
Inoltre, in seguito ai numerosi quesiti pervenuti alla casella e-mail dedicata all’emergenza Covid-19, il Dipartimento fa sapere che: “In merito alle novità introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si fa presente che le disposizioni in merito alla necessità di possesso in zona bianca della certificazione verde rafforzata (ovvero quella di tipo a), b), c-bis) di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) non trovano applicazione ai fini della pratica sportiva, sia essa svolta all’aperto che al chiuso. Pertanto si confermano, per le zone bianca e gialla, le disposizioni attualmente vigenti, ovvero necessità di possesso della certificazione verde “base” per la pratica sportiva all’interno di luoghi chiusi e per l’accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce (articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87). Diversamente, in zona arancione, l’accesso a luoghi al chiuso per la pratica sportiva è consentito ai soli possessori di certificazione verde rafforzata, ovvero quella di tipo a), b), c-bis) di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nulla cambia rispetto alle disposizioni riferite all’ambito lavorativo, per il quale è previsto il possesso della certificazione verde base”.

 




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