
Da assolto, Giuseppe Vitiello, 59enne di Torre Annunziata, si è candidato alle elezioni regionali della Puglia, nella lista dei Verdi, in provincia di Bari. Da assolto fino a qualche giorno fa: perché stando al dispositivo di sentenza risalente al 13 maggio, Vitiello è stato condannato dal giudice monocratico di Santa Maria Capua Vetere ad un’ammenda di diecimila euro.
In Puglia, Vitiello (si evince dal curriculum) è stato ed è impegnato in vari progetti riguardanti l’ambiente: la coltivazione di canapa a Crispiano si è avviata anche con la sua consulenza ed è attualmente presidente del centro studi e servizi ambientali di Francavilla Fontana.
Di seguito il dispositivo della sentenza del 13 maggio scorso e, a seguire, la presentazione che fa di se stesso, per la candidatura al consiglio regionale della Puglia, Gioseppe Vitiello. Entrambi i documenti sono in formato pdf. A seguire ancora, la norma di legge che è stata violata da Giusppe Vitiello, stando alla sentenza di primo grado del giudice monocratico di Santa Maria Capua Vetere:
Decreto legislativo 152/2006, articolo 56 comma 1, 2, 3 e 4:
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e’ punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e’ destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche’ nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.






