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Audace Cerignola, il Tar Lazio deciderà a campionato iniziato Sospensiva della decisione che aveva preso il collegio di garanzia Coni che ritiene i pugliesi da ammettere alla serie C di calcio

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Di seguito il provvedimento del Tar Lazio:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10606 del 2019, proposto da
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione, Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro

S.S. Audace Cerignola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Aliberti in Roma, via Taranto n. 95;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Astolfo Di Amato, Giorgio Pierantoni, Federica Fucito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I. non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche n. 56 del 24.07.2019 e n. 64 del 5.08.2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

considerato che la cognizione monocratica ex art.56 cpa pertiene principalmente alla valutazione dei profili di pregiudizio, da valutarsi nella comparazione degli interessi coinvolti, una volta verificatesi le condizioni di procedibilità previste dalla norma;

rilevato, in punto di ammissibilità del ricorso, risultando indicata come resistente la società calcistica e non l’autorità emanante, che può prescindersi dalla valutazione della medesima, essendo state comunque evocate in giudizio tutte le parti interessate, ed, eventualmente, dovendosi disporre la mera integrazione del contraddittorio;

ritenuto dunque, nella ridetta comparazione, da valutare da un lato la conservazione dell’efficacia del provvedimento impugnato e del sotteso interesse della società calcistica, in ragione del pregiudizio sportivo – necessità di acquisizione delle prestazioni di giocatori comunque adatti alla serie superiore, in caso di conferma del provvedimento -, ed economico, dall’altro la necessità di rinnovata confezione dei calendari e valutazione degli incontri già disputati e da disputare fino alla data della cognizione collegiale;

ritenuto, allora, che essendo il precipuo fine cautelare – collegiale e, prima, monocratico- quello del mantenimento della res litigiosa adhuc integra, tale effetto, nella specie, si realizza solo con l’accoglimento della domanda di paralisi interinale, restando fissati i calendari della Coppa Italia e dei campionati, il cui regolare svolgimento costituisce l’interesse prevalente da apprezzare nella presente fase;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare monocratica e per l’effetto dispone la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 settembre 2019

Dichiarazione di Francesco Ghirelli, presidente legapro:

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Dopo l’entusiasmante spettacolo degli ultimi play off, la vicenda Cerignola impone, al di là degli esiti giudiziari, di tenere sempre presente la complessità dei fenomeni da governare e la necessità di non perdere mai di vista le stelle polari della trasparenza e della legalità. Per sgombrare il campo da ogni equivoco è necessario preliminarmente dire che l’Audace Cerignola è una società sana e seria, che si è comportata come tale anche nella realizzazione delle proprie infrastrutture. La questione che si è aperta è la seguente. Da un lato, tutta la materia dei ripescaggi e delle riammissioni richiede termini certi e regole inderogabili volte ad evitare che vi possano essere comportamenti arbitrari. Dall’altro, le decisioni del Giudice sportivo hanno evidenziato, nella normativa relativa alle certificazioni dei manti in sintetico, profili di ambiguità e di scarsa trasparenza.

Si aggiunga che l’attuale disciplina delle certificazioni dei manti in sintetico suscita notevoli perplessità in ordine ad una effettiva apertura del mercato in conformità alle costanti indicazioni dell’Antitrust, ai costi che debbono sopportare le società ed alla estrema discrezionalità che caratterizza il sistema delle autorizzazioni provvisorie. Si comprende, allora, l’urgenza di una regolamentazione di questo tema che dia certezza e trasparenza, eliminando le zone grigie e la discrezionalità. Ed è questo, appunto, il segnale che occorre cogliere e che viene dalla vicenda Cerignola. Anche in quest’ambito, dunque, devono trovare al più presto piena realizzazione quei principi di legalità e di trasparenza, ai quali si è ispirata la Federazione, con la fattiva collaborazione della LEGA PRO, nella precisa volontà di dare al calcio un sistema normativo e di licenze nazionali idoneo ad escludere qualsiasi arbitrarietà”.




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