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Personale sanitario con lesioni anche mortali da corona virus: vittime del dovere. Da Taranto era partita l’istanza Articolo del decreto rilancio. Contramianto: finalmente

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Di seguito un comunicato diffuso da Contramianto:

CONTRAMIANTO aveva indirizzato una lettera accorata al Premier Conte affinchè il Governo varasse tra le misure di intervento per l’emergenza sanitaria da Coronavirus anche l’estensione di quanto già vigente in termini di benefici economici per le Vittime del Terrorismo e del Dovere riconoscendo specificamente tale Status a tutto il personale sanitario con lesioni anche mortali nello svolgimento della propria professione a difesa della salute dei pazienti nella cura del COVID-19. Oggi quell’appello di CONTRAMIANTO è Legge come contenuto nell’art. 16 bis del Decreto Rilancio.
Finalmente un atto concreto per il personale sanitario in prima linea contro il COVID-19 il pericoloso virus. Una guerra combattuta nella trincea delle corsie, degli ambulatori, delle ambulanze , che espone il personale sanitario a maggiori rischi e fatiche rispetto alle normali condizioni di lavoro di qui la necessità di più rilevanti garanzie anche sociali per chi ogni giorno in campo rischia la vita.
Doveroso per CONTRAMIANTO aver previsto il diritto con particolari indennità economiche in favore del personale sanitario Vittima del COVID-19 impegnato giornalmente sul fronte dell’emergenza per la tutela della salute dei cittadini . Con l’estensione di quanto già vigente in termini di benefici economici per le Vittime del Terrorismo e del Dovere si riconosce specificamente tale Status a tutto il personale sanitario che ha subito o subisca lesioni anche mortali nello svolgimento della propria professione a difesa della salute dei pazienti nella cura del COVID-19.
Ad oggi sono diverse centinaia le morti per COVID-19 tra Medici e personale sanitario , mentre migliaia sono i sanitari colpiti dal virus. Una condizione di rischio che il personale della Sanità vive giornalmente e per la quale oltre ai casi letali vi sono danni permanenti tra i guariti con una possibile riduzione della capacità polmonare.
« Art. 16- bis. – (Estensione dei benefìci di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavora-tori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da CO-VID- 19) – 1. L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID- 19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un’invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del conta-gio da COVID-19 ».

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