Da Era ambiente:
Stiamo seguendo con molta passione un triste evento che vede coinvolto un nostro conoscente di Martina Franca (Ta) a noi molto caro.
Questo nostro amico, ha perso il padre da bambino in un incidente. Un grosso trauma.
Non solo, in giovane età supera anche un problema di salute improvviso, ma riesce a superarlo.
Questi problemi lo portano ad avere diritto ad una percentuale di invalidità.
Cosa che lo ha condannato per sempre.
Si. Perché siamo in Italia.
Il quesito :
Cᴏsᴀ ᴀᴄᴄᴀᴅᴇ sᴇ ᴜɴ ᴀᴢɪᴇɴᴅᴀ, ᴅᴏᴘᴏ ᴀᴠᴇʀ
– ᴀssɪᴄᴜʀᴀᴛᴏ ɪʟ ʟᴀᴠᴏʀᴏ
– ᴀᴠᴇʀ ꜰᴀᴛᴛᴏ ᴜɴ ᴄᴏʀsᴏ ᴅɪ ꜰᴏʀᴍᴀᴢɪᴏɴᴇ
– ᴀᴠᴇʀ ᴅɪᴄʜɪᴀʀᴀᴛᴏ ᴅᴏᴘᴏ ᴀᴄᴄᴜʀᴀᴛᴀ ᴠɪsɪᴛᴀ ᴍᴇᴅɪᴄᴀ ᴀᴢɪᴇɴᴅᴀʟᴇ “IDONEO” ᴜɴ ʟᴀᴠᴏʀᴀᴛᴏʀᴇ ᴘᴇʀ ᴅᴇᴛᴇʀᴍɪɴᴀᴛᴀ ᴍᴀɴsɪᴏɴᴇ
ʟ’ᴀᴢɪᴇɴᴅᴀ RIFIUTA IMPROVVISAMENTE ʟ’ᴀssᴜɴᴢɪᴏɴᴇ ᴘᴇʀᴄʜᴇ́ ɪʟ ʟᴀᴠᴏʀᴀᴛᴏʀᴇ ʜᴀ ᴜɴᴀ ᴘᴇʀᴄᴇɴᴛᴜᴀʟᴇ ᴅɪ ɪɴᴠᴀʟɪᴅɪᴛᴀ̀ ᴄɪᴠɪʟᴇ ?
È ɴᴏʀᴍᴀʟᴇ ᴄʜᴇ ᴠᴇɴɢᴀ ᴅᴇᴛᴛᴏ:
“ɴᴏɴ ᴠᴏɢʟɪᴀᴍᴏ ɪɴᴠᴀʟɪᴅɪ?”
Da sempre chi ha usufruisce delle L 68 del 1999 crede di avere un punto a favore nel mondo del lavoro. Così dovrebbe essere. Ma esiste una brutta cosa chiamata DISCRIMINAZIONE!
E purtoppo parliamo di un azienda molto grande che interagisce anche con le Amministrazioni.
Ma cosa dice la legge?
D. Lgs. 216/2003:
Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti (Art.2).
In pratica, il disabile che ritiene di avere subito un atto discriminatorio sia dal privato che dalla pubblica amministrazione, può depositare il ricorso, anche personalmente, nella cancelleria del tribunale civile in composizione monocratica con il quale può chiedere sia la cessazione del comportamento discriminatorio che il risarcimento del danno. Il Tribunale, omettendo qualsiasi formalità, procede agli atti di istruzione che ritiene necessari al fine del provvedimento richiesto e decide con ordinanza di rigetto o di accoglimento. In quest’ultimo caso, l’ordinanza è immediatamente esecutiva e la sua mancata osservanza fa scattare il procedimento penale di cui all’art. 388 primo comma c.p.
Tribunale può non solo rimuovere quindi le ragioni o gli atti della discriminazione, ma condannare il resistente al risarcimento del danno. Sul concetto di risarcibilità del danno anche non patrimoniale, non possiamo che fare espresso riferimento a quanto statuito da Cass. civ., Sez. III, 31/05/2003, n.8828, Nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione – che, all’art. 2 Cost., riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo.
Seguiremo questa vicenda accompagnando di persona questo ragazzo ovunque sia necessario. Dal Tribunale alla Corte Costituzionale…ovunque sia necessario.
Pubblicheremo ogni aggiornamento. Intanto chiediamo supporto a chi ci vuole aiutare.
Potete scriverci sulla mail
monitoraggioambientale.guardie@gmail.com
Tutti devono sapere chi ancora, nel 2020 ha un atteggiamento BARBARO nei confronti di chi è più debole.