E’ giunta al capolinea la storia del Samsara, il lido simbolo della movida gallipolina. Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata oggi, ha respinto il ricorso della società Sabbia d’Oro srl proprietaria del lido contro la decisione del Tar di Lecce rendendo, quindi, legittima la revoca della concessione demaniale disposta dal Comune di Gallipoli.
“Dalla documentazione in atti risulta infatti pienamente supportata- si legge nella sentenza – la contestazione mossa dalla Capitaneria di porto di Gallipoli (e poi fatta propria dal Comune) secondo cui l’appellante avesse in concreto trasformato l’attività oggetto di concessione, adibendo l’area – per una parte importante della giornata – a intrattenimento musicale, attraverso la sua sostanziale trasformazione in una sorta di ‘discoteca a cielo aperto’ e conseguente sviamento radicale dello scopo concessorio”.
La vicenda, giunta fino a Palazzo Spada, iniziò nel luglio dello scorso anno quando una serie di accertamenti da parte della Guardia Costiera nello stabilimento di Baia Verde rilevarono incongruenze tra le attività riscontrare all’interno e l’oggetto della concessione demaniale facendo partire l’iter per la decadenza dei permessi in seno al Comune di Gallipoli. La decisione del collegio dei giudici del Consiglio di Stato è del 5 giugno ma le motivazioni sono state pubblicate solo oggi: punto per punto sono state respinte tutte le argomentazioni proposte dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Francesco Saverio Marini.
“Ai fini del contestato ‘mutamento sostanziale’ dei caratteri stessi della concessione ciò che rileva è il carattere reiterato e sostanzialmente continuativo di tale attività, quanto meno nella stagione estiva (che rappresenta evidentemente il momento centrale e più importante nell’esercizio dell’attività in concessione). Rileva altresì il fatto che per una porzione importante del giorno la libera attività di balneazione (la quale rappresenta il proprium dell’attività in concessione) fosse sostanzialmente impedita in ragione del carattere del tutto prevalente e pervasivo dell’attività di intrattenimento musicale (rectius: di ‘discoteca all’aperto’), vista la presenza di una moltitudine di persone presenti sul pubblico demanio marittimo, intente a ballare piuttosto che ad usufruire dei servizi e delle attrezzature come contemplate dall’atto concessorio.
Il fatto “che le attrezzature finalizzate alla balneazione e le dotazioni di sicurezza erano comunque presenti in loco” non è dirimente: “il punto centrale, ai fini della decisione, non è dato da questo profilo formale ma è rappresentato dal dato sostanziale e funzionale che – secondo quanto accertato dagli operatori della locale Capitaneria di porto – fosse in concreto impossibile “utilizzare o anche semplicemente individuare tali attrezzature”.
Aggiunger il collegio che “tali attività non sembrano rientrare nel novero del mero “intrattenimento musicale e danzante” il quale, ai sensi della medesima Ordinanza balneare, è consentito ai gestori purché confinato entro i limiti dell’accessorietà”.
In risposta a Federbalneari che si è costituita in giudizio insieme al Samsara che lamentava una “scarsa collaborazione, da parte del Comune che sarebbe passato alle vie di fatto senza alcun avvertimento graduale il Consiglio di Stato replica che “l’appellante era stato posto in condizione sin dal 9 luglio 2017 di comprendere esattamente quali fossero le condotte a lui ascritte e di porvi rimedio. Sotto tale aspetto, il verbale in tale occasione stilato indicava in modo sintetico ma inequivoco il contenuto delle contestazioni e la lamentata modifica in senso sostanziale dell’oggetto stesso della concessione.
Né risulta che l’appellante (pur a conoscenza delle specifiche contestazioni che le erano state rivolte) abbia spontaneamente conformato la propria attività, se è vero che – secondo le risultanze in atti – ancora in data 30 luglio 2017 si svolgevano in loco attività del tutto simili a quelle oggetto dell’iniziale contestazione”. (leccesette.it)