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Martina Franca: il nubifragio di 21 anni fa costa al Comune più di 400mila euro Sentenza definitiva. Un imprenditore tessile vide danneggiata irrimediabilmente la produzione

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La zona industriale di Martina Franca, fino a qualche anno fa, diventava una sorta di lago bastava che facesse anche un po’di pioggia. In quel guorno del 1996 ne fece tanta, un nubifragio. Si allagò perfino l’intera ttomba dell’ascensore, nella sede di un’impresa tessile. Il titolare chiese i danni al Comune. Procedimento lunghissimo, concluso con una sentenza favorevole all’imprenditore. Compresi interessi e altri accessoti, si va oltre i quattrocentomila euro. Con 218mila euro, semtenza di appello, cinque anni fa, si sarebbe chiusa. Ma il Comune resistette ulteriormente in giudizio, privando a ribaltare il responso. Invano.
Di seguito il comunicato diffuso dallo Sportello dei diritti:
Le piogge dall’intensità sempre più eccezionale e le bomba d’acqua che si verificano con sempre maggiore frequenza in ogni parte del Paese, non esonerano gli enti locali dalle loro responsabilità. Anzi, per la Cassazione con l’ordinanza 18856/17, pubblicata in data odierna 28 luglio, il comune deve risarcire i danni al garage allagato dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla città se non dimostra di aver garantito la manutenzione delle fogne. Se, infatti, la rete di condutture risulta insufficiente, e caditoie e griglie si rivelano intasate, l’amministrazione locale non può dire di aver tenuto una condotta diligente e dunque invocare il “caso fortuito” per essere esonerato dalla responsabilità da cose in custodia espressamente prevista dall’articolo 2051 del codice civile. Nella fattispecie i giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte rigettano il ricorso dell’ente che deve, quindi, pagare tutti i danni subiti dall’autorimessa, usata anche come deposito, dopo che per via del temporale i locali sono stati allagati da acqua mista a fango, alta fino a un metro e mezzo, e liberata solo il giorno dopo dai vigili del fuoco. E i danni riguardano muri e mobili. L’articolo 14 del Codice della strada parla chiaro: il Comune che è proprietario delle infrastrutture come le strade è tenuto alla pulizia. E l’obbligo di custodia vale anche sulle fogne. Anche se ha natura eccezionale la precipitazione atmosferica che ha colpito quel giorno la zona, ciò non è sufficiente per esonerare dalla responsabilità l’ente locale che si trova in colpa. Nella specie la Ctu condotta nel giudizio di merito conferma che le «conseguenze dannose» del nubifragio «sono state amplificate» da una «serie di concause», tutte riconducibili soprattutto al Comune. Che è intervenuto sull’assetto del territorio con opere che hanno modificato quote e pendenze oltre che ridotto la vegetazione: sotto accusa è uno svincolo stradale con sottopasso; il resto l’hanno fatto Ferrovie e privati. Vero è che se la manutenzione delle fogne fosse stata adeguata il danno non si sarebbe verificato o avrebbe avuto consistenza minore e così il comune non riesce ad ottenere neanche una riduzione pro quota della responsabilità. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la giurisprudenza di legittimità non smentisce la bontà della convinzione della nostra associazione in materia di responsabilità degli enti proprietari delle strade che continueremo a rappresentare nelle numerose azioni a tutela di cittadini e imprese su tutto il territorio nazionale.

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