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Elezioni comunali di Martina Franca: il tar accoglie il ricorso della prima dei non eletti di Forza Italia. Ora diventa consigliera comunale Antonella Scialpi subentra a Mauro Bello. Rigettato ricorso M5S

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In sede di conteggio, alla candidata Antonella Scialpi risultava un numero di voti tale da renderla prima dei non eletti. Lista di Forza Italia, elezioni comunali di Martina Franca. Il tribunale amministrativo regionale, sezione di Lecce, ha accolto il ricorso di Antonella Scialpi: ha più voti di Mauro Bello che dunque deve lasciarle il posto in consiglio comunale. Bello ha, naturalmente, l’opportunità del Consiglio di Stato.
Rigettato il ricorso che mirava all’ottenimento del seggio da parte di Franca Pulpito, M5S, a scapito della maggioranza di centrosinistra.

Di seguito, stralcio del provvedimento del tribunale amministrativo regionale di Lecce riguardo al ricorso di Antonella Scialpi:

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2017, proposto da:
Antonella Scialpi, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Anna Ponzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Michelangelo Schipa 35;
contro
Comune Martina Franca, Ufficio Centrale Comune Martina Franca Provincia di Taranto, Ministero Interno, Ufficio Territoriale Governo della Provincia di Taranto Prefettura di Taranto, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo (Ex. Palazzo Giust;
nei confronti di
Mauro Bello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimino Crisci, con domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
• per l’annullamento
– dei Verbali/Atti/provvedimenti, in data 03 – 06 luglio 2017, con i quali sono stati proclamati eletti i Consiglieri Comunali di Martina Franca, all’esito della competizione elettorale svoltasi nei giorni 11 e 25 giugno 2017 (rispettivamente: primo turno e turno di ballottaggio) nella parte in cui non risulta la proclamazione dell’elezione alla carica di Consigliere Comunale della odierna ricorrente Sig.ra Scialpi Antonella e, invece, erroneamente ed illegittimamente, risulta proclamata l’Elezione a Consigliere Comunale del sig. Bello Mauro, della Lista n. 4 “Movimento Pino Pulito per Martina”, con una cifra individuale pari a 3285, anziché, correttamente, la sig.ra Scialpi Antonella candidata della Lista n.7 “Forza Italia”, con una cifra individuale di 3328, con la precisazione che entrambe le Liste dei suddetti candidati erano collegate al candidato Sindaco “Pulito Giuseppe detto Pino”, non eletto al primo turno né ammesso a quello di ballottaggio, non aggregati al turno di ballottaggio con alcuno dei due candidati ammessi al ridetto turno, ovvero candidato Sindaco Ancona e Pizzigallo, nei limiti dell’interesse dedotto e fatto valere con il presente ricorso e per le ragioni di seguito meglio specificate;
-dei Verbali dell’Ufficio Centrale (Comune di Martina Franca –Provincia di Taranto), in data 30.06.2017 e 03.07.2017, nei limiti dell’interesse dedotto e fatto valere con il presente ricorso;
– del provvedimento dell’Ufficio Centrale (Comune di Martina Franca –Provincia di Taranto), in data 03.07.2017, di rigetto dell’istanza, in pari data (03.07.2017) presentata anche al medesimo Ufficio Centrale dalla Sig.ra Antonella Scialpi;
-di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi, consequenziali e collegati, a quelli innanzi impugnati e relativi al medesimo procedimento elettorale per cui è giudizio, allo stato di estremi e contenuto ignoti, di cui si chiede, sin da ora, di voler disporre, ove occorra, la previa acquisizione dalla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, nonché dal medesimo Comune di Martina Franca, nei limiti dell’interesse dedotto e fatto valere con il presente giudizio e con espressa riserva, fin da ora, all’esito della acquisizione che l’Ecc.mo Giudice adìto vorrà disporre, di proporre motivi aggiunti, con conseguente statuizione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 130 del c.p.a., ovvero, all’esito dell’accoglimento del presente ricorso, voglia l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adìto per cui è giudizio e ricorso, sostituendo al candidato Bello Mauro, illegittimamente proclamato eletto, la Sig.ra Scialpi Antonella, odierna ricorrente avente diritto, proclamandola eletta alla carica di Consigliere Comunale di Martina Franca al posto del sig. Bello Mauro;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mauro Bello e di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. È impugnato l’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Comune di Martina Franca, nella parte in cui l’Ufficio Centrale Elettorale ha attribuito il restante seggio spettante alla coalizione di liste n. 4 (Lista civica Movimento Pino Pulito per Martina; Forza Italia; Lista civica Martina Popolare; Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale) al controinteressato Mauro Bello, in luogo che all’odierna ricorrente.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 73 commi 11 e 12 d. lgs. n. 267/2000 (TUEL) e 3 l. n. 241/90; violazione delle Istruzioni ministeriali; eccesso di potere per errore, perplessità, sviamento.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con sostituzione del candidato Mauro Bello con l’odierna ricorrente. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Costituitosi in giudizio, Mauro Bello ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In data 18.10.2017 si è costituito in giudizio con memoria di stile l’Ufficio Territoriale di Governo di Taranto.
All’udienza del 25.10.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto rigettata la preliminare eccezione di irricevibilità/inammissibilità del ricorso per difetto di valida notifica. A tal riguardo, è sufficiente osservare che:
a) vi è in atti attestazione della Segreteria del TAR, di conformità del ricorso all’originale cartaceo dal quale è estratto;
b) la ricorrente ha notificato al controinteressato Bello il ricorso in questione in data 3.8.2017, avvalendosi delle disposizioni in tema di notificazione a mezzo del servizio postale.
Pertanto, il ricorso deve ritenersi validamente notificato al controinteressato, il quale non può pertanto lamentare alcuna lesione del proprio diritto di difesa.
3. Va altresì rigettata l’ulteriore eccezione preliminare del controinteressato Bello, di inammissibilità del ricorso per mancata notifica di quest’ultimo alle parti che possono avere interesse.
A tal riguardo, rileva il Collegio che il suddetto controinteressato assume un concetto di interesse che pretermette totalmente il principio della domanda, giungendo a ritenere “soggetto che può avere interesse” ogni consigliere comunale.
Tale tesi prova troppo, atteso che l’accoglimento del ricorso principale non determina alcuna conseguenza sull’attribuzione dei restanti seggi, e men che meno sull’attribuzione del seggio del consigliere Giuseppe Chiarelli, che nella prospettazione del controinteressato (cfr. memoria 12.9.2017, p. 11) dovrebbe cedere il posto, in caso di accoglimento del ricorso, al candidato consigliere Oronzo Basile. Ciò per l’ovvia considerazione – derivante dall’applicazione del principio della domanda – che vede il presente giudizio fare stato unicamente tra la ricorrente e il Bello (il cui seggio viene reclamato dalla ricorrente), e non tra terzi soggetti, i quali ove ritengano conculcati i propri diritti hanno l’onere di proporre distinti ricorsi, entro il termine di cui all’art. 130 c.p.a.
4. Va altresì rigettata l’ulteriore eccezione di inammissibilità, per difetto della prova di resistenza, proposto dal controinteressato Bello. Ciò in quanto, diversamente da quanto sostenuto da quest’ultimo, l’accoglimento della tesi della ricorrente determinerebbe assegnazione del terzo dei seggi assegnati alla coalizione n. 4 in favore non già del Bello, ma dell’odierna ricorrente.
È evidente, allora, per questa via, la sussistenza dell’interesse attuale e concreto della ricorrente all’accoglimento del ricorso, dal quale conseguirebbe la correzione del risultato elettorale nel senso dell’attribuzione a quest’ultima del seggio assegnato al Bello.
5. Esaurite le eccezioni preliminari, e venendo al merito, deduce la ricorrente l’illegittimità dell’atto gravato, nella misura in cui l’Ufficio Centrale Elettorale ha attribuito il terzo ed ultimo seggio spettante alla coalizione n. 3 al Bello, in luogo della ricorrente, in base al riscontro della cifra elettorale, e non, invece, della cifra individuale, come invece prescritto dall’art. 73 commi 11 e 12 TUEL.
Il motivo è fondato.
5.2. Ai sensi dell’art. 73 co. 11 TUEL, “Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate”.
Dispone poi il successivo comma 12 che: “Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista”.
Cosa debba intendersi per “cifra individuale” è spiegato dal precedente comma 6, secondo cui: “La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza”.
Viceversa, il concetto di “cifra elettorale” è definito dal comma 5, secondo cui: “La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune”.
5.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, costituiscono dati pacifici i sottoelencati accadimenti:
– la ricorrente si è candidata nella lista “Forza Italia”, collegata unitamente ad altre tre liste al candidato sindaco Giuseppe Pulito;
– il candidato sindaco Pulito non è stato ammesso al ballottaggio;
– le quattro liste in appoggio al candidato sindaco Pulito (non ammesso al ballottaggio) non hanno operato nel turno di ballottaggio alcun apparentamento con altre liste e/o candidati sindaci;
– alla coalizione di liste n. 4, che avevano appoggiato il candidato sindaco Pulito, spettano n. 4 seggi;
– nell’ambito delle quattro liste della coalizione n. 4, quelle che hanno ottenuto i quattro quozienti più alti sono risultati essere la lista “Forza Italia”, nonché la lista “Movimento per Pino Pulito”;
– un seggio è stato sottratto ai complessivi 4 seggi spettanti alle suddette due liste, ed assegnato al candidato sindaco non eletto Giuseppe Pulito.
5.4. A questo punto, l’Ufficio Centrale Elettorale ha assegnato i restanti 3 seggi in base alla cifra elettorale delle due liste “Movimento per Pino Pulito” e “Forza Italia”, attribuendo due seggi alla lista “Movimento per Pino Pulito”, titolare dei due quozienti più alti (rispettivamente: 2970 e 1485), e il restante seggio alla lista “Forza Italia”, titolare del terzo quoziente più alto (2850).
I due seggi della lista “Movimento per Pino Pulito” sono poi stati assegnati, rispettivamente, ai candidati Pasqua D’Ignazio e Mauro Bello, mentre il terzo seggio è stato assegnato al candidato Giacomo Conserva.
Senonché, nel far ciò, l’Ufficio Elettorale ha commesso un errore metodologico, consistente nell’individuare i seggi sulla base della cifra elettorale, e non invece, della cifra individuale.
Tale errore appare evidente se si considera che, a norma del cennato art. 73 co. 12, “Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali”.
È dunque alla cifra individuale che occorre aver riferimento per l’assegnazione dei seggi, e non, invece, alla cifra elettorale.
6. In particolare, non rileva la circostanza, dedotta dal controinteressato Bello, secondo cui, ai sensi del precedente comma 9 dell’art. 73, “Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, … sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista”. Ciò in quanto quello dei quozienti più alti è un criterio di carattere generale, che non contempla invece il caso in cui si debba operare la c.d. prededuzione in favore del candidato sindaco non eletto. Ipotesi invece rilevante nel caso di specie, e normata dal comma 11 dell’art. 7, secondo cui: “…il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate”.
A tale operazione fa riscontro, in una ordinata sequenza procedimentale, quella del successivo comma 12, secondo cui “compiute le operazioni di cui al comma 11” (e cioè operata la c.d. prededuzione in favore del candidato sindaco non eletto) “… sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali”.
E la cifra individuale “è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza” (art. 73 co. 6 TUEL)
Essa diverge dalla cifra elettorale, che è invece “costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune” (art. 73 co. 5 TUEL).
7. Orbene, nella specie, i candidati consiglieri che, nell’ambito della coalizione di liste n. 4, hanno conseguito la più alta cifra individuale, sono i seguenti:
1) Giacomo Conserva: n. 2850 voti di lista (Forza Italia) + n. 852 preferenze = cifra individuale 3702;
2) Pasqua D’Ignazio: n. 2970 voti di lista (Movimento Pino Pulito) + n. 444 preferenze = cifra individuale 3414;
3) Antonella Scialpi: n. 2850 voti di lista (Forza Italia) + n. 478 preferenze = cifra individuale 3328;
4) Mauro Bello: n. 2970 voti di lista (Movimento Pino Pulito) + n. 315 preferenze = cifra individuale 3285.
All’esito di questo quadro sinottico, i cui dati numerici sono incontestati, è evidente che la ricorrente ha conseguito una cifra individuale (voti di lista + voti di preferenza) più alta (3328) di quella del controinteressato Bello (3285).
Per tali ragioni, essa avrebbe dovuto beneficiare del terzo ed ultimo seggio (sui quattro complessivi da attribuire, essendo il quarto seggio attribuito al candidato sindaco non eletto Giuseppe Pulito), in luogo del controinteressato Bello, titolare di una cifra individuale più bassa.
Senonché, l’Ufficio elettorale, attribuendo i seggi sulla base del computo della cifra elettorale, e non invece della cifra individuale – come avrebbe dovuto, stante il chiaro tenore della previsione di cui all’art. 73 co. 12 TUEL (“… sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali) – è addivenuto all’erroneo risultato dell’attribuzione del terzo e ultimo seggio al Bello (in quanto beneficiario di un quoziente elettorale più alto di quello di cui è beneficiaria la ricorrente), in luogo della ricorrente, indiscutibilmente titolare di una più alta cifra individuale.
8. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, e previo annullamento del verbale di proclamazione degli eletti del 3-6 luglio 2017, nella parte in cui assegna il seggio di consigliere comunale al candidato Mauro Bello, va disposta correzione dei risultati elettorali, mediante attribuzione alla ricorrente il seggio assegnato al candidato Mauro Bello, e in sostituzione di quest’ultimo.
9. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla novità delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite.
10. Ai sensi dell’art. 130 co. 8 c.p.a, va disposta immediata trasmissione di copia della presente sentenza, a cura della Segreteria di questo TAR, al Sindaco del Comune di Martina Franca e al Prefetto di Taranto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
– annulla il verbale di proclamazione degli eletti del 3-6 giugno 2017, nella parte in cui assegna il seggio di consigliere comunale al candidato Mauro Bello;
– corregge il relativo risultato elettorale, attribuendo alla ricorrente il seggio assegnato al candidato Mauro Bello, in sostituzione di quest’ultimo.
Ordina immediata trasmissione di copia della presente sentenza, a cura della Segreteria di questo TAR, al Sindaco del Comune di Martina Franca e al Prefetto di Taranto.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

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