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Consorzi di bonifica, la legge regionale della Puglia impugnata da Gentiloni Il presidente del Consiglio porta la norma alla Corte costituzionale

paolo gentiloni conferenza stampa

Di Nino Sangerardi:

Gli articoli n.2 e n.3 e relativi comma della Legge “Norme straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati”, approvati il 3 febbraio 2017 dal Consiglio regionale pugliese,sono illegittimi. Chi lo scrive? Il presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni Silveri,che tramite l’avvocatura dello Stato ha impugnato la norma innanzi la Corte costituzionale.

L’articolo 2 prevede la soppressione dei consorzi(Terre d’Apulia,Arneo,Stornara e Tara,Ugento-Li Foggi) e il trasferimento delle funzioni a un unico commissario del nuovo Consorzio Centro Sud Puglia”. Quest’ultimo può utilizzare i beni materiali e immateriali di proprietà dei consorzi soppressi, vengono definite le esposizioni debitorie(ammontano,fine anno 2016, a 233 milioni di euro) e i residui rapporti giuridici da trasferire al medesimo consorzio.

L’articolo 3 in merito al ripiano dei debiti istituisce un Fondo monetario in capo alla Regione Puglia,destinato unicamente a pagare i creditori che rappresentino dovuta richiesta accettando le condizioni specificate. La Giunta regionale sulla base dell’ istruttoria compiuta dal commissario straordinario unico ratifica le istanze e ne assume gli oneri nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo creato. Presidente e assessori regionali, acquisito il parere dell’avvocatura regionale,fa proprie le offerte transattive eventualmente modificandone i termini.

Ecco le censure di incostituzionalità rilevate dai legali del presidente Gentiloni : l’articolo due non è conforme ai principi civilistici in quanto per un verso sottrae i beni dei consorzi alla garanzia patrimoniale dei creditori e per un altro verso contempla che le posizioni debitorie siano concluse solo in misura parziale, il tutto in “ manifesta difformità rispetto al Libro V,titolo X,Cap.II Codice civile in tema di liquidazione dei consorzi in attività esterna”.

Dunque il dispositivo legislativo pugliese che pretende una terza via per salvaguardare attività e beni e lascia insoddisfatte parzialmente le passività,si pone in contrasto con i dettami della Costituzione perché invade le competenze dello Stato.

E l’incostituzionalità dell’articolo tre? La creazione del Fondo per la possibile estinzione dei debiti e la clausola sui creditori che devono rinunciare a qualsiasi tipo di interessi e rimettere almeno il 50% delle somme loro spettanti,risultano —sostengono gli avvocati della Presidenza del consiglio dei ministri—in contrapposizione ai principi generali del diritto civile che prescrivono la liquidazione dell’attivo dell’Ente e la sua ripartizione nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause di prelazione.

“Di riflesso—aggiungono i legali statali—il nuovo Ente consorziale subentra solo nei rapporti attivi e non pure in quelli passivi,in guisa che non sono rispettati neppure i principi civilistici sulla successione a titolo universale”.

Pertanto anche l’articolo n.3 incide sull’assetto della materia di scioglimento dei Consorzi che è riservata,in esclusiva, allo Stato in virtù dell’articolo n.117 della Costituzione.

La Regione Puglia,in mancanza di una potestà di influenza sulle norme del Codice civile in tema di liquidazione di Enti,avrebbe dovuto tenere conto della destinazione del patrimonio consortile alla soddisfazione dei creditori.

Il presidente Paolo Gentiloni Silveri quindi chiede ai Giudici di dichiarare incostituzionali le parti fondamentali della Legge n.1/2017 della Regione Puglia.

Che ne sarà adesso del commissario straordinario unico del Consorzio Centro Sud Puglia, Alfredo Borzillo(barese,ex coordinatore della provincia barese di Forza Italia,ex coordinatore del partito Realtà Italia) nominato il 21 dicembre 2016 dal presidente Michele Emiliano(Pd),e soprattutto della gestione degli aboliti consorzi di bonifica?




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