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Dal piano casa all’assistenza, le cinque leggi pugliesi stoppate dal governo Consiglio dei ministri impugna alla Corte Costituzionale

palazzo chisi sala consiglio ministri

Stralcio del comunicato diffuso da Palazzo Chigi:

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato sedici leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato:

– di impugnare:

la legge della Regione Piemonte n. 9 del 19/03/2019, recante “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”, in quanto alcune norme di carattere finanziario violano l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e il principio di copertura finanziaria sancito dall’articolo 81, terzo comma, della Costituzione;
la legge della Regione Puglia n. 5 del 28/03/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)”, in quanto, riproponendo una norma già oggetto di impugnativa governativa, consente la realizzazione di alcuni interventi edilizi straordinari, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia “governo del territorio”, e del principio di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
la legge della Puglia n. 6 del 28/03/2019, recante “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA sociosanitari – Quote di compartecipazione”, in quanto alcune norme riguardanti i trattamenti sanitari per la cura delle persone non autosufficienti e le quote di compartecipazione regionale ai menzionati trattamenti invadono la competenza riservata allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, in materia della determinazione dei Livelli essenziali di assistenza;
la legge della Regione Puglia n. 8 del 28/03/2019, recante “Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale)”, in quanto una norma riguardante la nomina della dirigenza sanitaria si pone in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e con il principio di ragionevolezza, in violazione dell’art. 3 e dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
la legge della Regione Puglia n. 13 del 28/03/2019, recante “Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti”, in quanto una norma riguardante i fondi integrativi invade la materia dell’ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. 1), della Costituzione. Un’altra norma riguardante le spese per il personale è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi copertura finanziaria, ponendosi in contrasto con l’art. 81 della Costituzione;
la legge della Regione Puglia n. 14 del 28/03/2019, recante “Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”, in quanto varie norme in materia di politiche di sicurezza invadono ambiti inerenti all’ordine pubblico e alla sicurezza, la cui disciplina è riservata in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione. Un’altra norma riguardante i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo pone a carico del Servizio sanitario prestazioni che non sono ricomprese tra i livelli essenziali di assistenza, stabiliti dalla normativa statale, in violazione del principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.




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