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Taranto calcio, gli stipendi riducono le speranze di promozione Un punto di penalizzazione per emolumenti non pagati ad alcuni calciatori. Inibizione di tre mesi per il presidente che oggi tiene una conferenza stampa

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Gli stipendi allontanano il Taranto dalla testa della classifica. Un punto di penalizzazione, appunto per emolumenti non pagati ad alcuni calciatori. Il presidente Giove squalificato per tre mesi.

Un punto in meno, nel rush finale di questo tiratissimo campionato di calcio di serie D girone H, rischia di essere letale per le speranze del Taranto,.ora in ritardo di cinque punti dalla capolista Az Picerno.

Oggi alle 16 la conferenza stampa di Massimo Giove.

Di seguito il comunicato:

Con il deferimento n. 5471/20 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018, la Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) – il sig. Giove Massimo, Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della società Taranto FC 1927 Srl, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 153 del 9 giugno 2017 ai fini dell’iscrizione al campionato nazionale di serie D 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento, dal 21/11/2017 al 04/06/2018, degli emolumenti dovuti a n. 3 tesserati (Altobello Errico, Maurantonio Roberto, Stendardo Mariano), per la mensilità di giugno 2017, e comunque per non aver documentato al Dipartimento Interregionale, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; 2) – la società Taranto FC 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giove Massimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Taranto FC 1927 Srl dal 07/11/2017, come sopra descritto.

Le memorie difensive

I deferiti hanno ritualmente depositato una memoria difensiva, con la quale, ricostruiti i fatti contestati, sostengono di aver adempiuto tempestivamente agli obblighi imposti dalla disciplina di settore. Evidenziano che la Co.Vi.So.C. ha rilevato la esistenza di pendenti contenziosi posti in relazione all’inadempimento contestato. Segnalano altresì che il mancato pagamento dell’emolumento non sarebbe disciplinato dalla normativa di riferimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 12 febbraio 2019 sono comparsi i rappresentanti della Procura federale Dott. Luca Scarpa e Dott. Mauro De Dominicis, i quali, si sono riportati all’atto di deferimento, ne hanno chiesto l’integrale accoglimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: – Giove Massimo, inibizione di mesi 3 (tre); – società Taranto FC 1927 Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. È comparso l’Avv. Fabio Fistetto, il quale ha esposto le argomentazioni difensive già enunciate nella memoria ritualmente depositata. Il difensore ha concluso per il proscioglimento dei deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento. Questo Tribunale non può entrare nel merito delle considerazioni esposte nella memoria difensiva e ribadite dal difensore durante il dibattimento in ordine alla fondatezza del lodo con cui il sodalizio sportivo è stato condannato a corrispondere gli emolumenti in favore dei tre tesserati, signori Altobello Errico, Maurantonio Roberto, Stendardo Mariano. La Procura federale ha contestato e documentalmente dimostrato che la società deferita si è astenuta dal corrispondere la mensilità di giugno 2017 in favore dei tre menzionati tesserati per il periodo 21.11.2017 – 4.6.2018. Tale comportamento integra gli estremi sanzionati con l’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione al C.U. 153 del 9 giugno 2017 ai fini dell’iscrizione al campionato nazionale di serie D 2017/2018. La documentale e puntuale ricostruzione dei fatti operata dalla Procura federale non può lasciare spazio ad altre interpretazioni all’evidenza in contrasto con l’Ordinamento federale.




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