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Società a controllo pubblico: Corte dei conti, inammissibile il quesito del rettore dell’università di Bari Antonio Felice Uricchio e l'interpretazione della norma

antonio uricchio

Di Nino Sangerardi:

“Inammissibile”. E’ quanto redige la Corte dei Conti,sezione Puglia, a fronte della richiesta di parere inviata da Antonio Felice Uricchio Rettore dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.

Questi, in merito alla definizione di società a controllo pubblico(decreto legge n.175/016) ricava che deve ritenersi conclusa la fattispecie di “società a controllo pubblico” nelle ipotesi in cui una società risulti sotto controllo di un’unica amministrazione pubblica nè sia richiesto—per le decisioni finanziarie e gestionali—il consenso unanime di tutte le parti.

Una lettura interpretativa a cui il Rettore giunge anche sulla base del giudizio reso dal Consiglio di Stato in data 4 giugno 2014.

Pertanto il prof. Uricchio sollecita conferma ai Giudici che non ricorre il caso particolare della società a controllo pubblico quando ci sono due condizioni : a) il capitale sociale appartiene a più amministrazioni pubbliche ma queste raggiungono la maggioranza solo se complessivamente considerate;b) le pubbliche amministrazioni partecipanti agiscano separatamente,non essendo tra loro legate da alcun vincolo legale,statutario o parasociale.

Il Rettore dell’Università barese precisa che il quesito è trasmesso d’intesa e in rappresentanza delle Università degli Studi di Foggia e del Salento, del Politecnico di Bari.

La risposta della Corte? In primo luogo rileva quanto segue : la Legge(n.160/2016) stabilisce che,in materia di contabilità pubblica, possono essere rivolte domande direttamente alla sezione delle autonomie della Corte dei Conti. In che modo? Ecco : “ …per le Regioni,dalla Conferenza delle Regioni e Province e dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative di Regioni e Province; per i Comuni e le Province e le Città Metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell’ambito della Conferenza unificata”.

A parte la sopradetta normativa i Magistrati osservano che l’istanza è stata sottoscritta dal Magnifico Rettore dell’Università di Bari “ soggetto non legittimato a sollecitare l’attività consultiva della Corte dei Conti”.

Di più,si riscontra ulteriore profilo di irricevibilità del quesito per”… l’eventuale interferenza con altre funzioni intestate a questa Corte”.

Infatti entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.175/2016 le amministrazioni pubbliche devono procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente. L’esito della ricognizione sulle quote societarie deve essere comunicato alle sezioni della Corte dei Conti. Di conseguenza per gli accertamenti svolti o da svolgere dall’Università degli Studi di Bari la Corte competente è quella della Puglia.

In conclusione la domanda del Rettore Antonio Felice Uricchio “ si palesa inammissibile”, scrivono nel referto il presidente Agostino Chiappiniello e Stefania Petrucci,relatore.




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