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Martina Franca, tasse: il sindaco e lo strano concetto di legittimità Da primo cittadino Franco Ancona considera buona una cosa contro cui Franco Ancona contribuente ha fatto ricorso

franco ancona ufficio sindaco

franco ancona ufficio sindaco“Illegittimità dell’azione Soget perché il Comune non ha mai deliberato di affidare alla stessa società la gestione della riscossione TARSU 2006”. Ricorso di Franco Ancona, contribuente di Martina Franca, alla commissione tributaria provinciale di Taranto, che gli ha dato ragione. Il Comune di Martina Franca aveva sei mesi di tempo, dal settembre 2013, per ricorrere alla commissione tributaria regionale.

“… la SOGET Spa, già concessionaria di Stato del servizio di riscossione tributi per la provincia di Taranto, Martina Franca compresa… “, “… è stata dapprima individuata quale affidataria diretta dell’attività di riscossione TARSU ed ICI per l’anno 2000. … ” Poi, con una serie di proroghe, “… e fino al 31/12/2010, in mancanza della riorganizzazione dell’ufficio tributi… “, si legge, “… la SOGET Spa continua a gestire il servizio di riscossione in forza della proroga disposta dalla citata deliberazione di giunta comunale… “. Dunque la Soget è in carica. Firmato Franco Ancona, sindaco di Martina Franca, nell’opposizione alla commissione tributaria regionale nei confronti di un contribuente, che chiameremo X, in merito alla tassa rifiuti (Tarsu) 2006.

All’atto pratico: Franco Ancona contribuente e Franco Ancona sindaco, sullo stesso argomento, pur essendo la stessa persona fisica, dicono due cose opposte.

E quel contribuente X che la pensa come Franco Ancona contribuente, si è sicuri abbia avuto lo stesso trattamento di Franco Ancona contribuente, da parte Franco Ancona sindaco? Il quale ha difeso l’ente, nei confronti dell’altro contribuente X. Ma cosa ha fatto Franco Ancona sindaco, a tutela dell’ente, nei confronti di Franco Ancona contribuente, visto che da sindaco in carica la pensa diversamente da Franco Ancona contribuente il quale con il suo ricorso sottrae (legittimamente, secondo la commissione tributaria provinciale) fondi potenzialmente nelle casse comunali?

Sicuramente il provvedimento di Franco Ancona vs Franco Ancona c’è, con il sindaco di Martina Franca sempre così attento nel fare il suo dovere. Del resto, se il provvedimento del sindaco Franco Ancona nei confronti del contribuente Franco Ancona non fosse stato varato, sarebbe stato un caso un po’strano di applicazione del rapporto fra ente e cittadino, a geometria variabile, della serie io so’io e voi non siete un… (citazione: Il marchese del Grillo) e che comunque avrebbe meritato l’attenzione di qualche autorità impegnata nella trasparenza della pubblica amministrazione. A proposito, c’è qualcuno in grado di fornirci il provvedimento di Franco Ancona sindaco avverso Franco Ancona contribuente? Perché non lo troviamo.

E comunque ancora: la stessa persona che pensa due cose opposte sullo stesso argomento, in assoluto, è strana parecchio. Una cosa è legittima sempre o è illegittima sempre, non a seconda del ruolo in cui ci si trova. O no?

LONA


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11 Comments

  1. Scusi Direttore, ho ben capito? Ancona da cittadino ha ottenuto una sentenza favorevole dalla Commissione Tributaria Provinciale che ha dichiarato illegittima una delibera? Però Ancona da Sindaco dice che la stessa delibera è legittima quando deve attaccare in Commissione Regionale un cittadino che ha vinto il ricorso in Commissione Provinciale? Ma da Sindaco,Ancona ha proposto appello alla sentenza a lui favorevole da cittadino?

    1. Gtazie per il suo intervento. Ma sì, lo avrà fatto certamente. Aspettiamo di vedere il documento così ci tranquillizziamo tutti. In caso di mancato appello, allora sì che dovremmo preoccuparci tutti, lui compreso forse. (agostino quero)

  2. Ma d’altronde se fanno passare per attività culturale la sagra della salciccia in programma questo fine settimana di cosa dovremmo stupirci? Questi in pubblico dicono una cosa e poi nelle segrete stanze del palazzo ducale fanno esattamente il contrario

  3. Dal momento che nel titolo si parla di “legittimità” mi permetto di segnalare, non al giornalista che fa il suo mestiere ma a chi richiede le sentenze (in questi ultimi mesi ho notato che su questa testata sono state pubblicate sentenze soprattutto della CTP di Lecce), la circolare n.9/2010 DGT che, nella parte finale, raccomanda al personale di segreteria delle commissioni di “rilasciare a terzi copie delle sentenze prive degli estremi identificativi dell’atto impugnato e dei dati personali relativi alla controversia; proprio al fine di prevenire eventuali utilizzi della sentenza con dati sensibili in essa contenuti non opportunamente oscurati”. Questo perchè un domani ci può esser qualcuno che non gradisca la pubblicazione del proprio nome nel corpo della sentenza tanto da spingerlo a risalire al richiedente della copia e, soprattutto, all’operatore di segreteria della commissione che ha disatteso la circolare ministeriale. Nel merito non fa una piega il vostro ragionamento anche se la decisione di resistere in appello dovrebbe ricadere solo e soltanto su ben precisi dirigenti.

    1. La circolare n. 9/2010 DGT riporta “…..rimane preferibile effettuare il rilascio a terzi di copia della sentenza che non contenga gli estremi identificativi dell’atto impugnato e tutti i dati personali relativi alla controversia; ciò alfine di prevenire eventuali utilizzi indebiti della sentenza da parte del richiedente qualora i dati sensibili ivi contenuti non venissero oscurati successivamente dallo stesso.” Non rinvengo nel testo nè raccomandazione nè obbligo di oscurare i dati. La questione, secondo me, è di natura pubblica: la controparte di chi propone ricorso contro il comune sono tutti i cittadini di Martina Franca che, in caso di soccombenza da parte del comune, devono pagare più tasse per poter far fronte alla soccombenza. Nella fattispecie non vi è alcun utilizzo indebito della sentenza. Anzi! Se così fosse, si andrebbe in controtendenza rispetto alle recenti norme finalizzate al controllo diffuso della gestione dei comuni da parte dei singoli cittadini. Con i dati oscurati come si potrebbe risalire ai singoli amministratori? Concordo che i dirigenti hanno le loro responsabilità. Ma i dirigenti non li nomina forse il sindaco?!

      1. Sig. Ignazio, in quel rimane preferibile riportato nella circolare non rinvengo certamente un obbligo ma un invito benevolo come quello che ci rivolgevano i nostri genitori a studiare o a comportarci bene (si ricorda i mi raccomando). Inoltre, immagini se lei soccombesse in commissione provinciale (il che significa nulla di definitivo) in una controversia con l’agenzia delle entrate che le chiede € 100.000 e io pubblicassi la notizia sulla Gazzetta. Cosa farebbe se la sua banca le chiedesse, avendo appreso questa notizia, l’immediato rientro causando magari il fallimento della sua azienda? Secondo me, lei avrebbe validi motivi per chiedere i danni a chi ha consentito un tale utilizzo indebito della sentenza. Ecco perché ritengo che bisogna andar cauti nella pubblicazione di dati sensibili. Ovviamente, il mio vuol essere un discorso generico che mi permetto di fare proprio perché in altre occasioni ho notato su questo giornale, senza leggerle, la pubblicazione di sentenze di commissioni tributarie. Ci sarà un motivo se le riviste specializzate pubblicano solo le iniziali delle parti in causa quando queste sono persone fisiche.

  4. Dopo la divagazione fuorviante della presunta sensibilità dei dati contenuti nelle sentenze tributarie rimane il quesito principale a cui non è giunta risposta: il Sindaco ha proposto appello alla sentenza che ha accolto il suo ricorso proposto in veste di cittadino e pronunciata dalla commissione tributaria provinciale che ha dichiarato illegittima una delibera? Da Sindaco ha valutato l’ipotesi di annullare in autotutela quella delibera illegittima procedendo con i conseguenziali provvedimenti di rimborso a tutti i cittadini della tarsu fatta pagare illegittimamente?

    1. Grazie per il suo intervento. Più che di divagazione fuorviante parliamo, magari, di un punto di vista diverso dal suo. Lei ha centrato il problema, a distanza di giorni da quella pubblicazione: l’azione svolta, o meno, dall’amministrazione pubblica. A questo riguardo abbiamo direttamente contattato la segreteria del sindaoc di Martina Franca: una risposta arriverà, c’è da esserne certi. (agostino quero)

      1. Dopo il trambusto della manifestazione che ha distolto l’attenzione, torniamo all’argomento in articolo: Direttore, è arrivata la risposta alla richiesta da lei fatta alla segreteria del Sindaco? L’appello alla sentenza che ha visto soccombente il comune nei confronti del cittadino Franco Ancona è stato presentato? Penso che i cittadini hanno diritto di conoscere se la delibera in discussione è legittima oppure è illegittima. Oppure è legittima o illegittima ad intermittenza!!!

  5. Quando non si hanno argomentazioni da offrire si invoca la privacy. Ritengo sia un diritto di ogni cittadino sapere se il Sindaco versa le tasse che ha richiesto ai propri concittadini, soprattutto quando, come nel caso particolare, insiste nella richiesta. Nel caso in discussione il Sig. Ancona Francesco, sindaco di questa città, aveva due alternative: fare appello alla sentenza e difendere la legittimità della delibera, oppure annullare in autotutela quella delibera che lui ha definito illegittima con il ricorso, illegittimità di cui ha beneficiato. Purtroppo il Sindaco di Martina Franca ha scelto una soluzione che ricorda quella di 1982 anni fa, non da persona chiamata ad amministrare.

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