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Sanità, il governo impugna la legge pugliese Seconda volta

palazzo chisi sala consiglio ministri

Di Nino Sangerardi:

Il Governo ideato da Salvini-Di Maio e presieduto da Giuseppe Conte ha impugnato,innanzi la Corte Costituzionale,la Legge pugliese n.18 del 30 aprile 2018 : “ Modifiche alla Legge regionale n.53/2017. Riorganizzazione delle strutture sociosanitarie per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA con alta e media intensità assistenziale”.

Legge che ,a giudizio della Presidenza del consiglio dei ministri, apporta rilevanti cambiamenti alla Legge n.53/2017 e presenta rilevanti profili di incostituzionalità.

Le trasformazioni normative deliberate dal Consiglio regionale d’Apulia “non paiono tali da consentire di ritenere superate le criticità segnalate precedentemente,giacchè presentano vizi di legittimità costituzionale che già inficiavano la Legge regionale n.53/2017”.

Inoltre, secondo l’Avvocatura dello Stato, la Legge n.18/2018 nel classificare le prestazioni erogate dalla RSA e nel porle a carico del servizio sanitario nazionale contrasta con quanto stabilito dal decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

Pertanto il nuovo disposto pugliese “ vìola il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria. Tra l’altro La Regione Puglia essendo impegnata nel Piano di rientro del disavanzo sanitario non può garantire livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli previste dall’atto ratificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Dunque Enrico De Giovanni,avvocato dello Stato, chiede ai Giudici di dichiarare la “illegittimità della Legge regionale n.18/2018”.

Si rammenta che già il presidente del Consiglio dei Ministri,Paolo Gentiloni Silveri(Pd), ha contestato la Legge sulla Residenza sanitaria assistenziale(RSA) della Regione Puglia. Chiedendo alla Corte costituzionale di attestare la non legittimità.

La norma pugliese è quella approvata il 12 dicembre 2017 n.53. Ha per oggetto la riorganizzazione delle strutture socio sanitarie per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti,tramite la creazione di RSA.

I vertici politici pugliesi deliberano un’unica tipologia di struttura non ospedaliera denominata “residenza sanitaria assistenziale”.

In favore di chi ? Persone non autosufficienti a cui sono venute meno le potenzialità di recupero delle funzioni residue e di aggravamento del danno.

Diversi gli aspetti di incostituzionalità rilevati dai legali della Presidenza del consiglio dei ministri.

Per esempio,l’articolo 3 della Legge classifica le prestazioni erogate da RSA, secondo vari livelli di intensità e catalogazione di utenza, ponendo la relativa spesa a carico del sistema sanitario nazionale senza specificare le tariffe di compartecipazione per le varie attività da erogare.

Tale classificazione,sostengono gli avvocati dello Stato, non è “ conforme a quanto disposto dal Decreto Legge del 12.01.2017 che definisce gli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza”.

In particolare la graduatoria regionale contrasta con l’articolo 30 del decreto legislativo inerente l’assistenza socio sanitaria residenziale e semiresidenziale ai pazienti non autosufficienti. Quest’ultimo prevede,tra l’altro, che i trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti sono totalmente a carico dello Stato mentre quelli di lungo assistenza e mantenimento vengono sostenuti dal servizio sanitario statale nel limite del 50% della tariffa giornaliera.

Invece la Regione Puglia nell’elencare i servizi dispensati da RSA li differenzia distinguendoli in trattamenti di alto medio e basso

sostegno e li pone tutti a carico del sistema sanitario nazionale,senza specificare le quote di compartecipazione per i vari tipi di servizi.

Visto che le prestazioni elaborate dalla Regione non coincidono con quelle delle Leggi statali non è possibile individuare quali fra i trattamenti contemplati dalla Legge regionale siano suscettibili tra quelli estensivi di cura e recupero funzionale(a carico dello Stato) e quelli che risultano tra i trattamenti i cui costi sono parzialmente addossati allo Stato.

Di conseguenza la Regione Puglia avrebbe violato il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, “… nonché il principio generale di coordinamento della Finanza pubblica di cui all’articolo n.117 della Costituzione”.

Infine la Legge pugliese infrangerebbe l’intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni(riunione del sette settembre 2016) intaccando i principi di leale collaborazione in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza.

Per concludere, la Corte costituzionale in varie occasioni e casi analoghi ha identificato l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni come strumento idoneo a comporre le competenze statali e regionali, e a realizzare la collaborazione tra lo Stato e le Autonomie locali qualora siano coinvolti interessi che non siano esclusivamente imputabili al singolo ente autonomo.




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