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Taranto: sospensione esattoriale, “non manifesta infondatezza dell’illegittimità costituzionale dell’Agenzia della riscossione” Un provvedimento del tribunale che sposa la tesi di un avvocato di Martina Franca e che apre un varco verso la prospettiva di incostituzionalità

angelo lucarella

Lo aveva annunciato già in occasione della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018 l’Avv. Angelo Lucarella (sentenza con la quale la Corte delle leggi ha dichiarato l’incostituzionalità della norma – art. 57 DPR 602/73 – che limitava le difese del contribuente in caso di pignoramenti della ex Equitalia).

Oggi, la teoria proposta e discussa innanzi il Tribunale di Taranto, è che la norma istitutiva dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (D.L. 193/2016) è affetta da illegittimità costituzionale per una serie di motivi in base ai quali lo stesso Avv. Lucarella ebbe a pubblicare tempo fa un approfondimento scientifico sulle note riviste giuridiche “Diritto e Diritti” e “Altalex” nelle quali si può cogliere anche un intenso passaggio sulla probabile violazione di Diritti Umani della CEDU dei quali si potrebbe interessare la Corte di Giustizia Europea.

Ebbene il Tribunale di Taranto, sez. lavoro, ha provveduto odiernamente a sospendere l’intero carico esattoriale – trattasi di debiti previdenziali del contribuente difeso dal menzionato Avv. Lucarella – proprio in ragione (si legge testualmente nell’ordinanza del Giudice) della non manifesta infondatezza delle ragioni addotte a sostegno, quanto al fumus boni iuris (in parole semplici il c.d. odore di violazione di legge), nonché dell’elevato importo dei crediti azionati dall’esattore in relazione al c.d. pericolum (ossia alla concreta probabilità di danno per il cittadino).

L’Avv. Lucarella, in realtà, ci ha tenuto a precisare che il provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto non è paragonabile come decisione ad una sentenza giudiziale, ma certamente si appresta a diventare un precedente (criticabile per certi versi ed al contempo condivisibile per altri) strumentale ad aprire nuove prospettive sul tema.

La prossima udienza è fissata per il vicino 18 settembre ed il Giudice ionico, con molta probabilità, dopo aver esaurito la discussione in contraddittorio sulla questione, allargata a tutte le parti chiamate in causa e soprattutto alla luce della dichiarata “non manifesta infondatezza” del ricorso del contribuente difeso dall’Avv. Lucarella, potrebbe decidere di risolvere autonomamente il conflitto normativo allo stato degli atti o dei fatti (se non ulteriormente rilevante per il prosieguo del processo) oppure sciogliere ogni dubbio d’incostituzionalità rimettendo il contenzioso nella mani della Corte suprema delle leggi italiane.

E se davvero dovesse mai capitare quanto prospettato dall’Avv. Lucarella potrebbe accadere, per assurdo, un ritorno ad Equitalia per la riscossione pubblica? Chissà.

TRIBUNALE TARANTO – sospensiva SEZ LAVORO

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