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Elezioni comunali 2017: Martina Franca, si va al riconteggio delle schede Via libera dal Tar: il ricorso presentato dal terzo classificato, escluso dal ballottaggio per 22 voti. Sarà valutata la situazione di alcune sezioni. Prospettive: può accadere di tutto

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Si riaprono i plichi. Quelli relativi ad alcune sezioni, come aveva chiesto il candidato sindaco rimasto fuori dal ballottaggio per 22 voti (ma per una delle sezioni segnalate, niente riconteggio). Il ricorso di Pino Pulito, aspirante primo cittadino di Martina Franca, è stato ritenuto ammissibile dal tribunale amministrativo regionale, prima sezione, di Lecce. L’altro ieri l’udienza, oggi pubblicata la decisione con ordinanza istruttoria 1610. Tre sezioni: la 9, la 13 e la 39, oggetto di verifica affidata al prefetto di Taranto. Verifica da compiersi entro 90 giorni. Trattazione di merito fissata per il prossimo 21 marzo. Ovvero, sarà valutato quel giorno l’esito del riconteggio, per decidere se fondato, e quindi da accogliere, o meno il ricorso di Pulito. Il quale ritiene che dal nuovo esame delle schede di votazione siano destinati a venir fuori numeri diversi, e a lui favorevoli, rispetto a quelli che la commissione elettorale prese per buoni mandando altri due candidati al ballottaggio. Scenari imprevedibili da ora, ferma restando la possibilità per l’attuale sindaco di ricorrere al Consiglio di Stato.
Con le sezioni che saranno verificate, Pulito ritiene di recuperare 14 voti mentre chiede di sottrarne 30 (relativamente alla sezione 9) a Franco Ancona poi andato al ballottaggio e rieletto sindaco. In quanto alla sezione 9, emerge ancora una volta come fosse il seggio in cui maggiormente, nel primo turno elettorale, si verificò confusione. In ballo, i trenta voti appannaggio di Ancona, prima compresi, in sede di verbale, in un totale di 222 e poi, in una nuova versione, aggiunti a quei 222 in quanto al solo candidato sindaco. Trenta voti che da quattro mesi e mezzo, caratterizzano il caos della vicenda elettorale di Martina Franca. Presidente e componenti del seggio, nonché presidente della commissione elettorale, molto molto responsabili di tutto ciò.
Avere escluso dal ricalcolo la sezione da cui Pulito riteneva di ottenere 26 voti, finisce (fortuitamente) per depotenziare, forse, la sua iniziativa.

Di seguito il testo dell’ordinanza:

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 954 del 2017, proposto da:

Giuseppe Pulito, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Silvio Dodaro, Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Flascassovitti in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria 1;

contro

Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Martina Franca, Prefettura di Taranto, non costituiti in giudizio;
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Olimpia Cimaglia, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli N. 7;

nei confronti di

Francesco Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella De Giorgi Cezzi, Antonio Micolani, Pasquale Lasorsa, con domicilio eletto presso lo studio Gabriella De Giorgi Cezzi in Lecce, via Guglielmo Paladini n. 50;
Pizzigallo Eligio, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– delle elezioni Comunali di Martina Franca;

– dei verbali/provvedimenti del 26.6.2017 (comunicati il 27.6.2017) coi quali il dott. Francesco Ancona è stato proclamato eletto a Sindaco del Comune di Martina Franca;

– dei verbali/provvedimenti con i quali sono stati proclamati eletti, alla relativa carica, i Consiglieri Comunali di Martina Franca;

– dei verbali dell’Ufficio Centrale Elettorale del 26-27-28-29-30.6.2017 e del 3-4-5.7.2017;

– del provvedimento 17.6.2017 col quale sono stati comunicati i Candidati ammessi al ballottaggio per l’elezione a Sindaco del Comune di Martina Franca;

– del provvedimento 19.6.2017 di rigetto dell’istanza di autotutela avanzata (in pari data) per conto e nell’interesse del ricorrente;

– dei verbali dell’Ufficio Centrale Elettorale di Martina Franca nella parte in cui hanno accolto l’istanza di autotutela avanzata dal Candidato Sindaco, Francesco Ancona, modificando i risultati elettorali nella Sezione n. 9 e, per l’effetto, hanno attribuito al ridetto Candidato Sindaco Francesco Ancona ed anche all’altro Candidato Sindaco, Pizzogallo Eligio, rispettivamente 252 e 222 voti;

– dei verbali delle Sezioni nn. 9, 13, 39 e 40 e dei provvedimenti/verbali tutti coi quali sono stati omologati sia i risultati dell’elezione al primo turno – dando quindi corso al ballottaggio (verbali del 10-12.6.2017) – sia i risultati dell’elezione al secondo turno;

– ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto;

nonché

per la correzione del risultato elettorale

– con attribuzione – al primo turno – di 40 voti in più al ricorrente e tanto nelle Sezioni nn. 9 (3 voti), 13 (6 voti) , 39 (5 voti ) e 40 (26 voti);

– con sottrazione – al primo turno e nella Sezione n. 9 – di 30 voti dal Candidato Sindaco Ancona e di 14 voti al Candidato Sindaco Pizzigallo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Martina Franca e di Francesco Ancona;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

– ritenuta la necessità di disporre conteggio di tutte le schede votate nelle Sezioni nn. 9, 13 e 39, con esplicitazione dei relativi risultati;

– ritenuto di nominare a tal fine il prefetto di Taranto, ovvero un suo delegato, con assegnazione di termine di gg. 90 dalla pubblicazione della presente ordinanza, per l’evasione dell’incarico ricevuto;

– ritenuto di rinviare per le ulteriori determinazioni all’udienza pubblica del 21.3.2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima,

dispone gli adempimenti istruttori di cui in premessa, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza pubblica del 21.3.2018.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

Di seguito un comunicato diffuso dal parlamentare Gianfranco Chiarelli:

Il pronunciamento del Tar di Lecce, che ha disposto nel termine dei prossimi 90 giorni il riconteggio dei voti di alcune sezioni (9,13 e 29), rinviando al 21 marzo 2018 ulteriori determinazioni, accoglie il ricorso proposto da una delle parti, e, a prescindere dell’evoluzione sul piano giuridico, segnala un vulnus di natura politica: di fatto l’attuale amministrazione Ancona opera sub iudice, ma, soprattutto non gode di quella piena legittimità che solo un voto certo può garantire. L’intervento della giustizia amministrativa, che, dopo l’incontro avuto con il prefetto di Taranto, ebbi a sollecitare, ai fini di una necessaria tutela del voto popolare, si è rivelato al momento lo strumento tecnicamente più idoneo a fare chiarezza nella complessa vicenda del voto amministrativo dello scorso giugno 2017. Sul piano politico l’ordinanza del Tar conferma la sussistenza di oggettivi elementi di dubbio sulla regolarità del voto. Non posso quindi che accogliere positivamente quanto disposto, in un’ottica di indispensabile accertamento della verità, quale irrinunciabile fondamento della legittimità democratica della amministrazione martinese.

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