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Elezioni comunali 2017: Galatina, disposta verifica. Si ricontano le schede Il Tar di Lecce, dopo avere annullato il premio di maggioranza per il Comune capoluogo, accoglie l'istanza di una candidata al consiglio comunale. Attesa la decisione sullo spinosissimo caso di Martina Franca

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Stralcio dell’ordinanza del Tar Lecce, sul ricorso di Camilla Palombini:

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verificazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. disporre quanto segue:
a) alla verificazione provvederà il Prefetto della Provincia di Lecce, con facoltà di delega a un funzionario munito della necessaria esperienza;
b) il verificatore dovrà acquisire gli atti necessari, ivi comprese le schede elettorali e previo avviso alle parti costituite, da comunicare con almeno dieci giorni di anticipo, provvedere all’estrazione del materiale necessario dalle buste in contraddittorio con i rappresentanti di parte, i quali potranno mettere a verbale proprie dichiarazioni;
c) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti:
– Quanto alle Sezioni 16 e 21:
A) Se corrisponda al vero che:
A.1) con riferimento a cinque schede elettorali sarebbero state assegnati solo i voti di preferenza al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle e dichiarate nulle le preferenze espresse, nelle medesime schede elettorali, in favore della candidata consigliera Palombini Camilla, nonostante la chiara indicazione del nome della ricorrente, in particolare:
A.2) in alcuni casi per aver l’elettore contrassegnato il nome del candidato sindaco ed omesso di contrassegnare il simbolo della lista “Direzione Italia” (di appartenenza della candidata consigliera Palombini) nonostante la chiara indicazione del nome della ricorrente accanto al simbolo della lista medesima;
A.3) in altri casi per aver l’elettore contrassegnato due simboli di lista tra cui quello di “Direzione Italia” accanto al quale veniva apposto il nome della ricorrente.
A.4) per una scheda per aver l’elettore scritto il nome “Palombini” anziché accanto al simbolo della lista “Direzione Italia”, nel riquadro superiore.
B) Se corrisponda al vero che, sempre nelle Sezioni nn. 16 e 21,
B.1) sono state annullate complessivamente 13 preferenze espresse in favore del ricorrente incidentale, poiché il cognome dello stesso è stato espresso in corrispondenza di altra lista, in particolare:
B.2) sette preferenze (tre nella Sez. 16 e quattro nella 21) espresse in favore del ricorrente in corrispondenza, non del simbolo ‘Direzione Italia, ma della lista ‘Forza Italia’ che non è stata votata;
B.3) per 2 schede nella Sezione 16 espresse in favore del ricorrente in corrispondenza del simbolo ‘La Città’ e per n. 4 schede nella Sezione 21, espresse in favore del ricorrente in corrispondenza del simbolo ‘lista De Pascalis’
C) Se corrisponde al vero che nella Sezione n. 25 (speciale) è stata annullata una preferenza resa in favore del candidato “Sabato”, in ragione della pretesa illeggibilità dello stesso.
D) Se corrisponde al vero che nelle Sezioni nn. 1/3/4/6/7/9/10/11/24 sono state annullate 22 preferenze complessive espresse in favore del dott. Sabato (precisamente 3 nella Sez. 1, 3 nella Sez. 3, 2 nella Sez. 4, 1 nella Sez. 6, 1 nella Sez. 7, 2 nella Sez. 9, 2 nella Sez. 10, 3 nella Sez. 11 e 5 nella Sez. 24) per l’errata indicazione del prenome del candidato (tali schede recavano l’indicazione “Sabato Giovanni” e non “Sabato Francesco”).
d) la verificazione avrà luogo entro il termine di 90 gg dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza;
e) la relazione conclusiva sarà depositata entro lo stesso termine e dovrà essere corredata da fotocopia delle schede contestate;
Ritenuto di dover fissare l’udienza di discussione del merito alla data dell’21 marzo 2018;
Resta sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l’udienza di discussione del merito alla data dell’21 marzo 2018.

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