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Bari: trasfusione nel 1975, cirrosi epatica. Risarcimento da settecentomila euro Decisione del tribunale, causa intentata dieci anni fa da una donna nei confronti del ministero della Salute. Che voleva uscirne con la prescrizione

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La sentenza di Roma riguarda gli emotrasfusi di tutta Italia. Trecento, ammalatisi per trasfusioni dagli anni Ottanta. Il ministero della Salute dovrà risarcire, complessivamente, per una trentina di milioni di euro, per il provvedimento della corte d’appello romana, risalente alle scorse ore. Un caso specifico, sempre recentissimo, riguarda una sentenza in Puglia. L’avvocato Francesco Terruli, di Martina Franca, ha ottenuto per la donna un risarcimento da settecentomila euro. Il ministero della Salute ci ha provato con la prescrizione. Come se la malattia si prescrivesse. Di seguito la nota:

Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Dott. Oronzo Putignano, con sentenza depositata nei giorni scorsi ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta nel 2007 da una signora affetta da cirrosi epatica attiva, contratta mediante emotrasfusione nel 1975 presso il Policlinico di Bari.

Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza medico legale che aveva confermato che la patologia epatica era in rapporto causale diretto con le trasfusioni eseguite nel 1975 e pochi mesi dopo la CTU è intervenuto il decesso dell’attrice. La causa è stata proseguita dagli eredi i quali si sono costituiti in giudizio chiedendo il risarcimento iure hereditatis e iure proprio.

Il Giudice ha disposto quindi un supplemento di perizia per accertare altresì se il decesso della danneggiata era in rapporto eziologico diretto ed esclusivo con la patologia epatica contratta in conseguenza delle trasfusioni di sangue infetto.

Il CTU nel supplemento di perizia ha riconosciuto, in assenza di altre concause, che la patologia epatica ha costituito la causa esclusiva dell’exitus.

Nella parte motiva della sentenza, il Tribunale ha dapprima rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della salute, ribadendo principi ormai consolidati nella giurisprudenza di merito e di legittimità, ovvero che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorre, a norma dell’art.2947 co.1 c.c., non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma da quello in cui essa viene percepita – o può essere percepita – quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo.

Inoltre il Tribunale, condividendo le argomentazioni prospettate dalla difesa degli attori, ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della salute per omessa e/o insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento nonché sorveglianza e vigilanza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati, imputando al Ministero della salute una condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari ad evitare che l’attività di emotrasfusione fosse fonte di trasmissione di virus quali l’epatite o l’HIV.

Ed ha altresì precisato che sin dagli anni 65-67 la comunità scientifica era a conoscenza dell’importanza dell’alterazione delle transaminasi come segno di possibile infezione epatica.

Conclusivamente il Tribunale ha quindi condannato il Ministero della salute al pagamento, a titolo di risarcimento danni iure hereditatis e iure proprio, della somma di circa € 700.000,00.

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