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Elezioni comunali di Martina Franca, il ricorso M5S sarà discusso al Tar il 25 ottobre Per l'attribuzione di un seggio assegnato con il premio di maggioranza

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Di seguito, dai legali incaricati

La Dott.ssa Franca Pulpito, candidata sindaco con la lista “Movimento 5 Stelle” in data 03.08.2017 ha depositato al TAR Lecce il ricorso per l’annullamento della proclamazione effettuata dall’ufficio elettorale Centrale degli eletti del Comune di Martina Franca nella parte in cui è stato proclamato eletto il 15° consigliere della coalizione di liste collegate al candidato sindaco eletto Dott. Franco Ancona.

Nel ricorso gli avv.ti Leonardo Conserva, Francesco Terruli e Giuseppe Serio hanno eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art.73 co.10 del D. Lgs. 267/2000 sostenendo che l’assegnazione del 15° seggio in favore della maggioranza, costituisca una forzatura del dettato legislativo in quanto alla maggioranza vengono di fatto assegnati il 62,6% dei seggi in danno della candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, risultata la prima dei consiglieri di minoranza non eletti con un coefficiente pari a 929 rispetto al coefficiente 916,83 riportato dal 15° consigliere eletto Donnici Vittorio.

Nello stesso ricorso gli avvocati hanno formulato istanza di remissione degli atti alla Corte Costituzionale sollevando l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.73 co.10 del D. Lgs. n.267/2000, che a detta dei difensori della Pulpito, se interpretato in maniera da consentire l’attribuzione del 15° consigliere alla maggioranza,  contrasterebbe con gli artt. 1, 3, 48 e 67 della Costituzione per la violazione del principio della rappresentatività. Gli avvocati hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.1 del 13.01.2014 che, nel dichiarare illegittimo l’art. 17, commi 2 e 4, d.lg. 20 dicembre 1993, n. 533 ha sancito il principio per cui la legge che attribuisce un premio di maggioranza deve comunque farlo a mezzo di una disciplina ragionevole, che non comprima il principio della rappresentatività, e che non risulti pertanto sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l’efficienza decisionale del sistema), incidendo anche sull’uguaglianza del voto.

E’ stata inoltre sollevata l’illegittimità costituzionale dell’art.73 co.10 del D. Lgs. 267/2000 in relazione agli artt. 1, 3, 48 e 67 della Costituzione e gli artt.71 e 75 dello stesso D. Lgs. 267/2000 per violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo del tertium comparationis e della disparità di trattamento.

Con riguardo alle Province ed ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000) gli artt. 71 e 75 prevedono infatti che alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco o di presidente della Provincia che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti i due terzi o il 60% dei seggi assegnati al consiglio “con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi“.

L’art. 73, che disciplina l’elezione per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, contiene al n. 10 una previsione identica a quella contenuta nei predetti artt. 71 e 75, con la sola eliminazione dell’inciso sopra ricordato, relativo all’arrotondamento “all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi”.

Tale omissione, tuttavia, a parere dei difensori non è dovuta ad una precisa scelta del Legislatore volta ad introdurre una disciplina diversa in relazione alle modalità di elezione dei componenti i Consigli in questione, ma deriva dal fatto che il numero dei consiglieri previsto dall’art. 37 dello stesso T.U.E.L. nella vecchia formulazione (ossia 30 consiglieri) non presentava particolari problemi per i calcolo del 60% dei seggi (non essendoci il rischio di seggi frazionari). Gli avvocati sostengono pertanto che il Legislatore, nel disciplinare le fattispecie in parola utilizzando, peraltro, espressioni letterali identiche, abbia omesso all’art. 73 l’inciso in questione in quanto la fattispecie disciplinata non avrebbe potuto verificarsi per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La violazione dei principi costituzionali in materia, pertanto, deriverebbe dal fatto che per alcuni Enti – con peraltro un numero di consiglieri anche ridotto – la governabilità, considerando i predetti arrotondamenti per difetto, sarebbe meno garantita rispetto ai Comuni come quello di che trattasi, nei quali la minoranza vedrebbe sempre sacrificata la sua rappresentatività.

In conclusione, secondo gli Avv.ti Conserva, Terruli e Serio l’assegnazione del 15° consigliere alla maggioranza costituisce pertanto un inutile e ingiustificato sacrificio del principio della rappresentatività politico-amministrativa sull’altare della (sperata) garanzia della governabilità dell’Ente.

Il TAR ha fissato per il 25.10.2017 la discussione del ricorso.




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