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Il vaccino lo portò alla sindrome autistica: 37enne veneto fa condannare il ministero. Avvocato, un pugliese Per Francesco Terruli non è il primo successo giudiziario di questo genere. Ribadisce: vaccinazioni sacrosante ma si valuti caso per caso. Il ragazzo trevigiano è affetto da encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio e del linguaggio"

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francesco terruliLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero della salute avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 2013. Sentenza depositata l’1 febbraio.

“Questi i fatti”, parla Francesco Terruli avvocato di Martina Franca che ha rappresentato il ricorrente.

“Con ricorso proposto nel 2008 dinanzi al Tribunale di Treviso”, osserva Terruli (foto a sinistra) “il genitore di un ragazzo all’epoca dell’instaurazione del giudizio di anni 28, ha adito in giudizio il Ministero della salute per ottenere l’indennizzo di cui alla legge 210/92 per le gravi patologie di cui è risultato affetto il figlio  “Encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio e del linguaggio con sindrome autistica”, a seguito delle somministrazioni vaccinali antipolio, antiDT e anti morbillo, eseguite nel 1981.

Il Tribunale aveva disposto una consulenza medico legale che aveva confermato il nesso di causalità tra le gravi patologie e i vaccini e condannato il Ministero della salute a corrispondere al danneggiato l’indennizzo previsto per legge.

La sentenza del Tribunale di Treviso veniva appellata dal Ministero della salute che ha  riproposto l’eccezione di decadenza della domanda e l’infondatezza nel merito.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 05.11.2013 ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della salute, confermando la sentenza di 1° grado.

Ricorre in Cassazione il Ministero della salute ma il ricorso è stato rigettato perché infondato.

I giudici di legittimità, nel richiamare l’art.3 comma 1 della legge 210/92 hanno ribadito che “la domanda amministrativa per ottenere l’indennizzo deve essere presentata nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali ed il termine decorre dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.

Ai fini della decorrenza del termine, è decisiva, quindi, la conoscenza da parte dell’interessato dell’esistenza della patologia e la sua ascrivibilità alla vaccinazione dalla quale è derivato il danno irreversibile.

Nota: a chi dice che “bisogna porsi qualche interrogativo nel funzionamento della giustizia”, la sentenza della Cassazione dimostra che invece il nostro ordinamento giudiziario che prevede tre gradi di giudizio funziona e che le sentenze devono essere rispettate anche da parte di chi si ostina ad affermare che le vaccinazioni non provocano danni”. In quanto al sistema dei vaccini Terruli osserva che “le vaccinazioni sono fondamentali ma, ancora una volta, ribadisco quanto sia necessario valutare caso per caso”. L’avvocato pugliese non è al primo successo giudiziario in questo specifico settore.

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2 Comments

  1. La sentenza (Civile Ord. Sez. 6 Num. 2684 Anno 2017) non dice che il vaccino provocò la sindrome autistica. L’ho letta integralmente e con attenzione.
    Se da un lato è innegabile che le vaccinazioni possano dare effetti avversi gravissimi, e che una persona che è stata resa invalida deve essere quantomeno risarcita, dall’altro è sbagliato diffondere notizie non vere.

    1. Grazie per il suo intervento. Come avrà potuto osservare, la sentenza discende dal riconoscimento di quella patologia. Il titolo non dice che la sentenza è legata al riconoscimento della patologia, perché quello era già a monte. Dov’è la notizia falsa? Qua c’è una tendenza, veramente insopportabile, a considerare non vero quello che non è gradito o che è stato compreso diversamente da quello che è. Capita sempre più spesso, nel sistema dell’informazione, e non va bene. Qua di falso non c’è nulla. Si figuri se per casi di tale gravità. (agostino quero)

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